È illegittima l’iscrizione all’albo con riserva, in quanto la riserva, se sciolta in senso negativo dopo l’iscrizione, arrecherebbe danno alle parti assistite dal professionista e turbamento al retto funzionamento della giustizia. (Nella specie il professionista aveva fatto ricorso al TAR contro la valutazione della prova scritta per l’esame di abilitazione, e aveva ottenuto la sospensiva, svolgendo con esito positivo le prove orali. Aveva quindi ottenuto una sentenza favorevole dal TAR, e una altrettanto favorevole decisione del Consiglio di Stato, e, in attesa che quest’ultima divenisse definitiva, aveva chiesto e ottenuto l’iscrizione all’albo con riserva). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 13 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 28 novembre 2000, n. 217