Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di adempiere all’incarico ricevuto e non fornisca al C.d.O. i chiarimenti richiesti. (Nella specie la sanzione dalla sospensione per mesi sei e stata ridotta a mesi cinque). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino 21 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 243