Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e contrario ai doveri di probità e decoro l’avvocato che venga dichiarato colpevole del reato di ricettazione (Nella specie il professionista si era appropriato di azioni scadute che aveva cercato di convertire o far circolare all’estero; la sanzione della sospensione per mesi diciotto è stata sostituita dalla sanzione della sospensione per un anno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 24 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 282