Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei: la notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento, la notifica della decisione stessa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 30 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. SICILIANO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 259