Pone in essere un comportamento lesivo della dignità della classe forense l’avvocato che allontani dal proprio studio i praticanti, senza congruo preavviso e senza favorire altra sistemazione, utilizzando per detto fine una lettera contenente frasi lesive della dignità dei praticanti stessi. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Venezia, 7 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 250