Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario al divieto del c.d. “patto di quota lite” l’avvocato che concordi con il cliente il compenso di una percentuale del 15 – 20% del credito per cui è stata instaurata la causa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 24 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253