Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sull’esito negativo di una causa, non fornisca allo stesso informazioni sullo stato delle altre pratiche a lui affidate, e non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 251