Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, quale curatore fallimentare, disponga di somme del fallimento, depositandole nel proprio conto corrente e lucrandone gli interessi maturati. (Nella specie, anche in considerazione della dichiarata prescrizione di alcuni capi di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi otto è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 24 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253