Il professionista che trattenga per sé una somma che avrebbe dovuto essere impiegata per altri fini, senza esserne a ciò autorizzato dal cliente, tiene un comportamento non conforme alla deontologia professionale e di tale gravità da menomare non solo la fiducia verso il professionista che se ne è reso responsabile, ma da risultare lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 16 maggio 2001, n. 78