Pur volendo ritenere ammissibile l’impugnazione delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, al fine di consentire, nella prospettiva del giusto processo, un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento, il C.N.F., rispetto ad esse, è chiamato soltanto a verificarne profili di legalità, e non di merito. Mentre, pertanto, non potranno essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, potranno essere proposte unicamente censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera. (Nella specie, la revisione del Collegio è stata contenuta entro i confini della mera verifica del rispetto della procedura e delle garanzie difensive riconosciute all’incolpato, restando preclusa l’ulteriore analisi delle censure inammissibilmente riferite alla formulazione del capo di incolpazione ed ai fatti oggetto della contestazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che chieda compensi eccessivi o relativi ad attività non richiesta dal cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 giugno 1997).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 giugno 1997).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni offensive ed ingiuriose – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in uno scritto difensivo esprima apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega, sulla sua condotta e sui suoi presunti errori ed incapacità. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 18 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 7
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Omessa informativa al collega della sostituzione nell’attività difensiva – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non informi il collega precedentemente nominato di essergli stato sostituito nell’espletamento dell’attività defensionale. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 6
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, non stralciandole neppure dal compenso della parcella, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 4
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa Provvedimento del C.d.O. – Revoca – Ammissibilità – Preventivo ricorso al C.N.F. – Revoca – Inammissibilità.
Il provvedimento disciplinare emesso dal C.d.O., avente natura amministrativa, è atto revocabile da parte del C.d.O. che valuti l’opportunità della revoca; ma il consiglio dell’ordine non può più esercitare il potere di revoca quando avverso il provvedimento in questione sia stato proposto e rigettato il ricorso al C.N.F., quale che siano state le motivazioni giuridiche che abbiano determinato la reiezione del gravame. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 4
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Trattenimento di somme – Espressioni offensive verso il collega di controparte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga somme avute in ragione del mandato e usi espressioni offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 20 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 3
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Avvocato – Tenuta albi – Domanda di iscrizione – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Patrocinio personale del professionista non iscritto all’albo – Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi ex art. 63, d.p.r. 37/34, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 20 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 2
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Legittimazione – Ricorso sottoscritto dal difensore – Difetto di procura alle liti – Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso sottoscritto dal difensore in assenza di un valido mandato alle liti e privo della sottoscrizione dell’incolpato. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 3 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 1