Il decorso del termine prescrizionale previsto in cinque anni dalla commissione dell’illecito disciplinare è interrotto dalla notifica all’incolpato e al P.M. della delibera di apertura del procedimento disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 ottobre 1994). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CADDEO), sentenza del 6 ottobre 1999, n. 144