L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta, con effetti istantanei, dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento disciplinare e dall’atto di citazione a giudizio. (Nella specie la notifica della delibera di inizio del procedimento disciplinare è avvenuta prima che fossero trascorsi cinque anni dalla commissione del fatto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 gennaio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102