La revoca da parte del C.d.O. dal provvedimento di rigetto della iscrizione all’albo e la successiva iscrizione determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e il non luogo a provvedere. (Dichiara cessata la materia del contendere e il non luogo a provvedere avverso decisione C.d.O. di Como, 27 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. SICILIANO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 260