È irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto; infatti, secondo il disposto dell’art. 38, 3° comma l.p., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Comparizione dell’imputato – Richiesta di rinvio per i preparativi del matrimonio della figlia – Inammissibilità.
Non può essere accolta la richiesta di rinvio della udienza disciplinare, giustificata con i preparativi per il matrimonio della propria figlia; pur essendo incontestabili i problemi organizzativi ed anche affettivi di un simile evento, non pare tuttavia possibile individuare nella fattispecie gli elementi dell’impedimento assoluto, anche in considerazione della distanza cronologica del matrimonio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 giugno 1996)
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Avvocato – Norme deontologiche – Informazione sull’attività professionale – Contenuto e modalità – Fattispecie – Missiva indirizzata ad un’entità indeterminata di persone – Illecito deontologico – Sussistenza
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli artt. 17 e 17-bis c.d., deve essere di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa. L’informativa, inoltre, deve essere né capziosa né ingannevole e tale, comunque, da evitare di dare al cittadino una immagine fuorviante della professione legale. Nella specie, il contesto generale della missiva inviata ad una entità astratta ed indeterminata di persone (1100 famiglie di un Comune e, di fatto, l’intera cittadinanza residente) contrasta con i principi cardine sulla informazione da dare sull’attività del professionista che, comunque, non deve mai costituire un mezzo per accaparrare clientela. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 ottobre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 102
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Impugnazione – Ricorso al C.N.F. – Sopravvenuta cancellazione dall’Albo del ricorrente – Declaratoria di non luogo a procedere
Deve essere dichiarato il non luogo a procedere nel caso in cui il ricorrente, in pendenza del procedimento disciplinare, sia stato cancellato dall’albo, la potestà disciplinare verso l’ex iscritto venendo meno a seguito della cancellazione.
(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 10 ottobre 2005).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BASSU), sentenza del 13 luglio 2011, n. 102
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Delibera che dispone l’apertura del procedimento – Impugnazione – Sindacato del C.N.F. – Limiti – Controllo estrinseco di legalità formale – Censure di merito – Inammissibilità
Pur volendo ritenere ammissibile l’impugnazione delle decisioni che dispongono l’apertura del procedimento disciplinare, al fine di consentire, nella prospettiva del giusto processo, un più rapido intervento di un giudice terzo ed imparziale sulla legittimità dell’avvio del procedimento, il C.N.F., rispetto ad esse, è chiamato soltanto a verificarne profili di legalità, e non di merito. Mentre, pertanto, non potranno essere dedotti motivi concernenti la fondatezza dell’incolpazione e tutti quelli che, direttamente o indirettamente, si colleghino a questo tema, potranno essere proposte unicamente censure con cui si contesti l’esistenza dei presupposti di legge per l’adozione della delibera. (Nella specie, la revisione del Collegio è stata contenuta entro i confini della mera verifica del rispetto della procedura e delle garanzie difensive riconosciute all’incolpato, restando preclusa l’ulteriore analisi delle censure inammissibilmente riferite alla formulazione del capo di incolpazione ed ai fatti oggetto della contestazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 21 ottobre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Richiesta di compensi eccessivi – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che chieda compensi eccessivi o relativi ad attività non richiesta dal cliente. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 giugno 1997).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 2 giugno 1997).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni offensive ed ingiuriose – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che in uno scritto difensivo esprima apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega, sulla sua condotta e sui suoi presunti errori ed incapacità. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 18 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SICILIANO), sentenza del 13 febbraio 2001, n. 7
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza – Omessa informativa al collega della sostituzione nell’attività difensiva – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non informi il collega precedentemente nominato di essergli stato sostituito nell’espletamento dell’attività defensionale. (Nella specie, anche in considerazione della giovane età la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 19 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETIZIOL), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 6
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Illecito deontologico.
Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, non stralciandole neppure dal compenso della parcella, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e lealtà propri della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 novembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 25 gennaio 2001, n. 4