Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. VINATZER), sentenza del 2 aprile 2001, n. 51