È inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi ex art. 63, 1à comma r.d. 37/1934, perché sospeso cautelarmene, e che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 5 marzo 2001, n. 24