Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che si faccia consegnare dai clienti somme di denaro a titolo di fondo spese per attività giudiziali mai iniziate. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 1 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 268