L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante ed è interrotta dalla notifica all’incolpato della delibera di inizio del procedimento. (Nella specie la delibera di inizio del procedimento è avvenuta successivamente al decorrere dei cinque anni dalla commissione del fatto). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cuneo, 3 dicembre 1999).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Attività senza titolo – Raggiri al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, non avendo conseguito l’abilitazione, eserciti abusivamente l’attività professionale spacciandosi per avvocato e raggiri con documenti falsi il cliente al fine di ottenere il mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brindisi, 7 luglio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. SICILIANO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 41
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Composizione collegio giudicante – Immutabilità.
La partecipazione alla decisione di un consigliere assente al momento della trattazione e di conseguenza la diversa composizione del collegio giudicante (rispetto a quello davanti al quale si è svolto il dibattimento) comporta la nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio, della decisione per la irregolare composizione del collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 10 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRÌ), sentenza del 8 marzo 2001, n. 40
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Divieto di accaparramento di clientela – Illecito deontologico.
L’avvocato che ospiti nel suo studio gratuitamente la sede del Codacons locale, consentendo ad un responsabile di detta associazione di ricevere clienti e fornendo allo stesso pareri scritti su questioni di carattere legale, pone in essere un comportamento lesivo del dovere di probità proprio della classe forense configurando tale comportamento una ipotesi di accaparramento di clientela. (Nella specie e stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 6 novembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. RUGGERINI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 39
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Azioni per il pagamento del compenso – Accanimento giudiziale – Falsificazione di procura ad litem – Azioni contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che agisca giudizialmente per il pagamento del compenso professionale, notificando molteplici atti di precetto, anche per compensi particolarmente esigui ed ancor prima di aver inviato alla controparte soccombente il conteggio esatto del quantum dovuto; che assuma incarichi contro ex- clienti e che, sottoposto a sospensione cautelare, falsifichi la procura ad litem aggiungendo in corso di causa al suo nome il nome di un altro collega. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 marzo 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CASALINI), sentenza del 8 marzo 2001, n. 37
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Assistenza di parti in conflitto di interessi anche solo potenziale – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in una causa di separazione, dopo aver assunto la difesa di un coniuge convochi in studio l’altro coniuge chiedendogli un cospicuo acconto e inducendolo a credere che la sua attività fosse svolta nell’interesse di entrambi. (Nella specie in considerazione della assoluzione per il primo capo di imputazione le sanzioni della censura e della sospensione per mesi due sono state sostituite e ridotte all’unica sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 36
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Assunzione di incarico professionale da soggetto schizofrenico- psicolabile – Accettazione di compenso – Legittimità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che assuma l’incarico professionale da un soggetto, anche se in precario stato di salute in quanto affetto da schizofrenia persecutoria, e svolga con diligenza il mandato così ricevuto incassando dallo stesso il compenso professionale per l’attività svolta. (Nella specie l’avvocato è stato assolto). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 8 marzo 2001, n. 36
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di corrispondere alle richieste del C.d.O. – Omessa consegna di documenti al C.d.O. – Tutela del cliente – legittimità.
Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che ometta di consegnare al collega di controparte e successivamente al C.d.O., da quest’ultimo sollecitato, la nota spese se tale rifiuto sia stato posto in essere per la tutela degli interessi del proprio cliente. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. Trento, 10 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 34
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Omessa osservanza dei termini concessi alla parte per l’adempimento – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in violazione dell’accordo transattivo, agisca immediatamente con atto di precetto non osservando il termine concesso alla controparte per l’adempimento. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 5 marzo 2001, n. 29
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con il collega – Dovere di colleganza – Omesse informazioni al dominus – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di dare informazioni al dominus sullo stato della causa e che ometta altresì di provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Montepulciano, 9 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. FRANCO), sentenza del 6 marzo 2001, n. 28