Pone in essere un comportamento che viola i principi di lealtà e correttezza l’avvocato che in udienza si rivolga al giudice con espressioni sconvenienti e non consone ai rapporti che devono intercorrere tra magistrati e avvocati. (Nella specie in considerazione della situazione di fatto in cui si è verificata la vicenda la sanzione della censura è stata sostituita con quella meno afflittiva dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chiavari, 9 dicembre 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 15 dicembre 2000, n. 264