La partecipazione alla decisione di un consigliere assente al momento della trattazione e di conseguenza la diversa composizione del collegio giudicante (rispetto a quello davanti al quale si è svolto il dibattimento) comporta la nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio, della decisione per la irregolare composizione del collegio giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Matera, 10 dicembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRÌ), sentenza del 8 marzo 2001, n. 40