Il professionista che in più occasioni si rivolga a magistrati con espressioni offensive e calunniose pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 marzo 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 118