La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Espressioni sconvenienti o offensive: l’illecito è istantaneo
L’illecito deontologico di cui all’art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → ha natura istantanea e si consuma quando il soggetto passivo percepisce o è in grado di percepire l’offesa a lui recata, sicché è da tale momento che decorre il termine di prescrizione dell’azione disciplinare (Nel caso di specie, nei propri atti giudiziari, l’avvocato aveva accusato il collega di controparte della violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art 88 c.p.c., della commissione del reato di frode processuale ex art. 371 c.p. e di quello di calunnia, circostanze smentite dagli alti, dai verbali e dalle decisioni intervenute nei giudizi oggetto dell’esposto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 441 del 2 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 6549/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 231/2024, CNF n. 245/2023, CNF n. 148/2023. -
La richiesta o percezione di compensi sproporzionati costituisce illecito deontologico istantaneo
La richiesta o percezione di compensi sproporzionati rispetto all’attività difensiva effettivamente espletata (art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →) costituisce un illecito disciplinare di carattere istantaneo, per il quale il dies a quo del termine prescrizionale dell’azione disciplinare va individuato nel momento della richiesta o dell’avvenuto pagamento dei compensi spropositati.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 440 del 2 dicembre 2024
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La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 440 del 2 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 441 del 2 dicembre 2024
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 440 del 2 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Atzori), sentenza n. 441 del 2 dicembre 2024
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L’omessa fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Carello), sentenza n. 453 del 9 dicembre 2024
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Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico omissivo, permanente o continuato
In tema di prescrizione (art. 56 L. n. 247/2012), occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima ovvero di altro atto o fatto all’uopo ritenuto idoneo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024
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Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: l’illecito ha natura istantanea
La violazione dell’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 439 del 23 novembre 2024
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La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo
Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 439 del 23 novembre 2024
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 439 del 23 novembre 2024