Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’avvocato stabilito non può ricorrere in proprio al CNF

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista che non sia iscritto all’albo forense ma alla sezione speciale dell’Albo degli avvocati stabiliti e, per di più, su questioni diverse da quella disciplinare (Nella specie, omesso rilascio da parte del COA del certificato per l’iscrizione all’albo cassazionisti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 381 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, sul fatto che il ricorrente in proprio al CNF non debba essere necessariamente Cassazionista, ma tuttavia:
    1) debba essere comunque iscritto all’albo ordinario, sicché non è ad esempio sufficiente:
    a) l’iscrizione nel registro praticanti (CNF n. 288/2024, Cass. n. 22246/2022, CNF n. 148/2022, CNF n. 123/2022, CNF n. 261/2021, CNF n. 149/2020, CNF n. 116/2017, 270/2016, CNF n. 222/2016, CNF n. 111/2016, CNF n. 63/2016, CNF n. 152/2015, CNF n. 44/2015, CNF n. 90/2014, CNF n. 73/2010, CNF n. 72/2010, CNF n. 278/2009, CNF n. 228/2009, CNF n. 222/2009, CNF n. 47/2009, CNF n. 10/2006, CNF n. 274/2004, CNF n. 273/2004)
    b) l’iscrizione nell’elenco degli avvocati stabiliti (CNF n. 372/2024, CNF n. 368/2024, CNF n. 235/2023, CNF n. 260/2021, CNF n. 55/2020)
    2) l’avvocato iscritto all’albo ordinario debba godere comunque dello jus postulandi, sicché non deve essere già sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (CNF n. 326/2024, CNF n. 50/2024, CNF n. 115/2023, Cass. n. 7499/2022, Cass. n. 31570/2021, CNF n. 102/2021, CNF n. 92/2021, CNF n. 30/2021, CNF n. 211/2017, CNF n. 210/2017, CNF n. 137/2017, CNF n. 305/2016, CNF n. 269/2016, CNF n. 65/2016, CNF n. 92/2015, CNF n. 41/2012)
    3) l’impugnazione debba comunque riguardare la materia disciplinare, sicché la deroga alla necessità che il ricorrente in proprio sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori non opera ad esempio:
    a) in materia elettorale (CNF n. 66/2023, CNF n. 2/2009)
    b) in materia di sospensione dall’esercizio della professione forense per mancato pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ex art. 29, co. 6, L. n. 247/2012 (CNF n. 158/2019)
    c) in materia di albi, registri ed elenchi (CNF n. 146/2022, CNF n. 94/2015)

  • Liste del c.d. Gratuito Patrocinio: il COA non può limitare le materie di competenza degli iscritti

    Nell’istituire, ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012, l’elenco degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) di cui all’art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, il COA non può stabilire un numero massimo di materie in cui gli avvocati ivi iscritti possano patrocinare, giacché tale limitazione, da un lato, non trova giustificazione in alcuna norma di legge e, dall’altro, appare sostanziare un vulnus del diritto inviolabile di difesa, delle condizioni di parità ex art. 24 e 1 Cost., delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, nonché delle norme europee, in quanto limita il diritto di scelta degli assistiti di avere il proprio avvocato di fiducia, che potrebbe seguire i clienti anche in altre materie collegate o connesse, per rivolgersi ad un avvocato sconosciuto, semplicemente perché il suo nominativo non può essere inserito in quella determinata materia (Nel caso di specie, il COA aveva previsto un limite di 3 materie di competenza per l’iscrizione nell’elenco del PSS).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 380 del 21 ottobre 2024

  • Iscrizioni nelle liste del c.d. Gratuito Patrocinio: la giurisdizione spetta al CNF

    Spetta al CNF la giurisdizione in materia di impugnativa avverso il diniego di iscrizione nelle liste degli avvocati per il Patrocinio a Spese dello Stato (PSS) ex art. 80 co. 1 D.P.R. n. 115/2002, tenute dai COA circondariali ai sensi dell’art. 15 lett. n) L. n. 247/2012.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 380 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 22 novembre 2018, n. 158. Deve conseguentemente ritenersi superato il contrario e più risalente orierntamento, secondo cui “Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso in materia meramente amministrativa quale, ad esempio, la tenuta dell’elenco dei difensori d’ufficio o dell’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, la cui giurisdizione non spetta al CNF (né al TAR, ma al Giudice ordinario)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111).

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 378 del 21 ottobre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025.

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare al CNF l’archiviazione dell’esposto

    Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 377 del 21 ottobre 2024

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 379 del 21 ottobre 2024

  • Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente

    Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (a nulla rilevando che il professionista non avesse ricevuto un fondo spese) e dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 376 del 21 ottobre 2024

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria di messaggi sms e whatsapp

    I messaggi ‘whatsapp’ e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all’acquisizione di corrispondenza di cui all’art. 254 cod. proc. pen., non versandosi nel caso di captazione di un flusso di comunicazioni in corso, bensì nella mera documentazione ‘ex post’ di detti flussi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 376 del 21 ottobre 2024

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 376 del 21 ottobre 2024

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdf, non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 375 del 21 ottobre 2024