Deve ritenersi inammissibile il ricorso, per venir meno dell’interesse alla decisione, e quindi per cessazione della materia del contendere, allorquando sia contestata la legittimità delle operazioni elettorali relative all’elezione di un organismo che sia scaduto e sia stato nel frattempo rinnovato nei suoi componenti. (Dichiara inammissibile i reclami per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 30 gennaio 1998 C.d.O. di Lanciano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 26 ottobre 2002, n. 184