Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata è necessario per l’iscrizione all’albo forense. Pertanto, il C.d.O., nell’esplicazione del suo potere di vigilanza e tenuta degli albi, può decidere la cancellazione, avente natura amministrativa, del praticante abilitato che, al momento dell’iscrizione sottacendo di essere stato condannato per detenzione e spaccio di stupefacenti, era stato erroneamente iscritto pur non avendo il requisito della condotta specchiatissima ed illibata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 31 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 21 luglio 2003, n. 111