Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che notifichi un atto di precetto nei confronti della controparte debitrice che abbia espressa la sua disponibilità a saldare il debito. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 28 giugno 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 24 dicembre 2002, n. 213