L’avvocato che, pur denunciando le carenze formali di un provvedimento, non provveda poi ad impugnarlo ma si limiti a chiederne la revoca per la sopravvenienza di fatti nuovi, dimostra acquiescenza, come previsto dall’art. 329 c.p.c., e pertanto implicita rinuncia all’impugnazione stessa.(Dichiara alcune domande inammissibili e rigetta le altre avverso decisione C.d.O. di Palermo, 19 dicembre […]