Il praticante avvocato è soggetto, come l’avvocato, alla potestà disciplinare del consiglio dell’ordine.
Deve essere annullata la decisione disciplinare assunta dal C.d.O., ove da una ricostruzione storica dei fatti le prove raccolte risultino confliggenti e tali da non dare alcuna certezza. (Nella specie è stato assolto, per mancanza di prova certa, il professionista che era stato condannato per l’utilizzo improprio del titolo di avvocato in una istanza al giudice, considerando che vi erano dubbi sull’autenticità della firma, e al momento della presentazione dell’istanza lo stesso era ammalato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Praticante avvocato – Assoggettabilità al potere disciplinare.
La revoca dell’autorizzazione al patrocinio, per decorso del termine di sei anni, non comporta automaticamente la cancellazione dal registro dei praticanti al quale il professionista può restare iscritto per proseguire la sua attività di praticante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Difformità tra contestazione e decisione – Nullità.
Deve essere annullata, per violazione del diritto di difesa, la decisione con cui il C.d.O., dopo aver contestato ad un iscritto un determinato fatto, giunga ad applicare la sanzione per un episodio diverso da quello contestato. (Nella specie il professionista a cui era stata contestato di aver ottenuto l’opinamento della parcella sottacendo al consiglio la propria responsabilità per l’esito negativo della causa, era stato poi condannato per aver chiesto l’opinamento della parcella e il rilascio di un decreto ingiuntivo, relativi a compensi per i quali aveva manifestato espressa rinuncia). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 12 giugno 2001).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, dopo aver assistito entrambi i coniugi nella causa di separazione personale, assuma il patrocinio di uno solo di essi nella causa di divorzio. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 12 dicembre 2000).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Difesa di parti in conflitto di interessi – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
È deontologicamente corretto il comportamento dell’avvocato che, dopo aver difeso due parti in uno stesso giudizio penale, successivamente alla denuncia di una nei confronti dell’altra, mantenga la difesa di una sola parte, ove i fatti oggetto della denuncia siano ontologicamente e storicamente diversi da quelli oggetti del primo procedimento. (Nella specie è stato assolto il professionista a cui era stata inflitta la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 120
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di diligenza – Negligente espletamento del mandato – Ritardo in udienza – Illecito deontologico.
Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile a una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di diligenza l’avvocato che non si presenti all’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, non presentandosi in udienza, aveva determinato la decadenza dei mezzi istruttori, in danno alla parte assistita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 22 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 119
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso svolgimento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di diligenza, correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che, dopo aver assunto un incarico defensionale e aver percepito un acconto, non svolga il mandato ricevuto, non informi correttamente i clienti sullo stato della causa e si renda agli stessi difficilmente reperibile. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 10 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 118
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Accettazione di titoli in girata – Complicità nell’elusione di un accordo transattivo – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, consapevole dell’accordo sottostante, riceva in girata titoli da un collega agevolando l’elusione dell’impegno a restituire detti titoli, assunto dal collega nei confronti dell’emittente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 19 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 117
-
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità e decoro – Assegno privo di copertura – Omesso pagamento delle obbligazioni assunte – Omesso e negligente svolgimento del mandato – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché contrario ai principi di probità e decoro a cui ciascun professionista è tenuto l’avvocato che emetta un assegno privo di copertura, ometta di pagare le obbligazioni assunte, sia negligente nello svolgimento del mandato e richiesto non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie in considerazione dei buoni precedenti e della buona fede del professionista, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRI’), sentenza del 29 maggio 2003, n. 116
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di colleganza e lealtà – Azione proposta nel corso di una trattativa – Omesse informazioni al collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà, l’avvocato che pur partecipando ad una trattativa per la risoluzione consensuale di una causa di separazione, abbia omesso di avvisare i colleghi di controparte, e abbia depositato il ricorso per la separazione giudiziale. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 115