Il decorso del tempo tra la commissione del fatto deontologicamente rilevante e la irrogazione della sanzione non costituisce elemento rilevante ai fini della determinazione della sanzione stessa, essendo legato ad elementi procedurali che certamente non incidono sulla rilevanza disciplinare del comportamento posto in essere. (Nella specie è stata rigettata l’eccezione del professionista che si era visto infliggere la sanzione disciplinare a distanza di quindici anni dalla commissione dei fatti , a causa della sospensione del procedimento disciplinare effettuata in attesa degli accertamenti e delle conclusioni penali). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 16 marzo 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F – Decisione disciplinare – Motivazione sintetica ma congrua – Validità.
È valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, se pur sintetica, congrua e corretta tale da far individuare l’iter logico seguito dall’organo giudicante. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltanisetta, 16 marzo 2002).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Trattenimento documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense, l’avvocato che condizioni la restituzione di fascicoli e documenti al pagamento della parcella, e indebitamente trattenga somme incassate per conto del cliente, a nulla rilevando la eventuale maturazione in suo favore di un compenso professionale, dovendo questo richiedersi nelle forme previste dalla legge, dalla deontologia o dalla consuetudine. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modica, 14 novembre 2000).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Correlazione con decisione – Necessità – Difformità nel richiamo a norme deontologiche – Erroneo richiamo ad articoli del codice deontologico forense – Validità della decisione.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di dare il rendiconto, trattenga, non autorizzato, somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari e tardi nella emissione della relativa fattura. (Nella specie, in considerazione della natura meramente formale della violazione, avendo l’avvocato successivamente ottenuto l’autorizzazione alla compensazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella più lieve della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Correlazione con decisione – Necessità – Difformità nel richiamo a norme deontologiche – Erroneo richiamo ad articoli del codice deontologico forense – Validità della decisione.
La difformità tra il fatto contestato e il fatto posto a base della sentenza, determinante la nullità della stessa, non si verifica nell’ ipotesi in cui la decisione riguardi gli stessi fatti contestati, e sia difforme solo nel riferimento agli articoli del codice deontologico, erroneamente richiamati nella contestazione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Millantato credito verso il cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Omessa comunicazione ai colleghi affiancati nella difesa – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che induca il cliente in equivoco circa la possibilità di risolvere alcune problematiche attraverso conoscenze ed entrature, che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta e non informi i colleghi, già muniti di mandato, della propria intromissione nell’assistenza delle medesime parti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – decorrenza – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva, (es. gli atti di impugnazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Notifica della copia conforme – Mancanza della sottoscrizione del segretario – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare è valida la decisione notificata in copia conforme priva della sottoscrizione del segretario quando si accerti che l’originale della sentenza abbia le dovute sottoscrizioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Reato Reato disciplinare – Valutazione – Indipendenza.
L’illecito disciplinare si pone su un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale; pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha presupposti diversi rispetto alla sanzione penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
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Avvocato – Procedimento disciplinare -Costituzione collegio giudicante – Mancanza di prova della regolare convocazione di alcuni consiglieri assenti – Nullità della decisione.
È nulla, per irregolare convocazione del collegio giudicante, la decisione del C.d.O. in materia disciplinare assunta in assenza di alcuni consiglieri ove manchi completamente la prova, che incombe al C.d.O. e che non può essere altrimenti acquisita, che i consiglieri assenti fossero stati ritualmente convocati e posti, quindi, in condizione di partecipare al procedimento e alla decisione finale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 12 gennaio 1999).