Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense, l’avvocato che rediga un documento falso al fine di ottenere il pagamento delle proprie prestazioni professionali. (Nella specie, considerando che l’avvocato era stato assolto da un capo di incolpazione, la sanzione della sospensione e stata ridotta da mesi nove a mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 13 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 5 giugno 2003, n. 132