È deontologicamente corretto il comportamento del professionista che, non avendo ricevuto un mandato ad litem, non svolga alcuna attività difensiva. (Accoglie il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Ancona, 1° marzo 1999). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BASSU), sentenza del 12 dicembre 2001, n. 267