La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 445 c.p.p., come modificati dalla legge n. 97 del 27 marzo 2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Nella specie una imputazione è stata ritenuta prescritta in quanto riferita ad una condotta a carattere istantaneo , mentre l’atra è stata ritenuta non prescritta in quanto costituita da una condotta protrattasi nel tempo e per la quale non potevano ritenersi trascorsi i cinque anni della prescrizione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 17 settembre 2002)
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Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Cancellazione – Ricorso per revocazione al C.N.F. – Revoca del provvedimento impugnato – Cessazione della materia del contendere.
La revoca da parte del C.d.O. di una precedente decisione avverso la quale si è proposto ricorso per revocazione, determina la dichiarazione di cessazione della materia del contedere per intervenuta mancanza di interesse e l’estinzione del procedimento. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 ottobre 1995).
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Avvocato _ Norme deontologiche – Principi generali – Rapporti con i colleghi – Rapporti con il C.d.O. – Accuse infondate verso il collega consigliere dell’ordine – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, relativamente ad un procedimento disciplinare subito, accusi infondatamente di malanimo e inimicizia il collega consigliere presidente dell’ordine riferendo, peraltro, a sostegno delle sue accuse di episodi mai accaduti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 15 gennaio 2003)
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere fiscale – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di fatturare gli importi ricevuti quali compensi per l’attività professionale svolta. (Nella specie, in considerazione della mancanza di prove su un capo di incolpazione la sanzione della sospensione per mesi quattro è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Richiamo a norme deontologiche contenute nel codice approvato successivamente alla commissione del fatto – Irrilevanza.
Il codice deontologico forense non ha carattere “creativo” bensì “ricognitivo” delle situazioni in precedenza ritenute costituenti illecito disciplinare; pertanto, non rileva, ai fini della validità della decisione disciplinare, il richiamo a norme del c.d.f. approvate successivamente alla commissione del fatto disciplinarmente perseguito, ove le stesse abbiano solo un valore ricognitivo e il comportamento contestato sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro già deontologicamente tutelati. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Assenza del consigliere segretario dell’ordine – Nomina di un segretario facente funzioni – Libertà di forma.
Nello svolgimento del procedimento disciplinare la nomina di un segretario facente funzioni in luogo del titolare assente non richiede una speciale procedura di nomina. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicché la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il fatto oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 18 giugno 2001)
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato vice procuratore onorario – Attività professionale svolta presso ambito territoriale interdetto – Onere della prova a carico del C.d.O..
La prova di non esercitare o di non aver esercitato la professione entro l’ambito territoriale interdetto, e quindi in situazione di incompatibilità, non spetta al professionista nominato vice procuratore onorario ma all’ordine professionale presso il cui albo lo stesso è iscritto a cui compete vigilare sul rispetto delle norme che sanciscono l’incompatibilità e procedere amministrativamente o disciplinarmente ove le stesse risultino violate. (Nella specie il C.d.O. pretendeva che il professionista nominato V.P.O. dimostrasse di non aver esercitato attività professionale nell’ambito territoriale interdetto, mentre per procedere alla cancellazione per incompatibilità doveva essere il consiglio dell’ordine ad acquisire la prova che l’avvocato aveva svolto l’attività professionale nell’ambito territoriale non consentito, dovendosi ritenere l’onere della prova a carico dell’ordine) (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Avvocato vice procuratore onorario – Esercizio di funzioni onorarie in alcuni uffici del circondario – Esercizio di attività professionale nei restanti uffici del circondario – Ammissibilità.
Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie, in qualità di vice procuratore onorario, non è incompatibile con la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e con la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione, se pur con le limitazioni previste dalla normativa per la quale l’incompatibilità sussiste solo per l’ufficio o gli uffici presso i quali sono svolte le funzioni onorarie e non all’intero territorio del circondario. (art. 5 n. 2 d.m. 07/07/1999). Pertanto non sussiste incompatibilità nelle ipotesi in cui il professionista eserciti la professione forense presso sedi diverse da quelle assegnate per l’attività onoraria, ancorché comprese nel medesimo circondario. (Nella specie è stata annullata la delibera di cancellazione dall’albo per incompatibilità dell’avvocato vice procuratore onorario che pur essendo iscritto nell’albo del medesimo distretto in cui svolgeva le funzioni onorarie aveva esercitato l’attività presso uffici e sedi diversi da quelle assegnati per la predetta funzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 23 luglio 2002).