Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, per la notifica all’interessato della decisione del C.d.O., ha carattere ordinatorio e la sua inosservanza non determina la nullità della decisione stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 16 novembre 1995). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 28 ottobre […]