In materia disciplinare nell’ipotesi di ricusazione o astensione in cui gli atti siano inviati ad altro C.d.O. perché decida, la competenza viene radicata anche dall’avvio della semplice attività preliminare a nulla rilevando l’eventualità che nelle more della fase preliminare siano mutate le circostanze che avevano determinato la rimessione degli atti.
L’omessa indicazione nella decisione disciplinare del numero del registro delle decisioni non rileva ai fini della validità della stessa, non essendo prevista da alcuna norma procedimentale e costituendo eventualmente una irregolarità burocratica della segreteria, successiva al perfezionamento e al deposito dell’atto medesimo.
Nel procedimento disciplinare, come nei procedimenti ordinari, è valida la notifica dell’atto di citazione effettuata a mezzo posta con la restituzione dei plichi non recapitati dopo il compiuto deposito. Non determina la nullità della decisione disciplinare la mancata acquisizione di prove a discolpa quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto tali prove ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Il giudizio disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato e la sanzione inflitta non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione complessiva della condotta dell’incolpato. Nel procedimento disciplinare non rileva ai fini della validità della decisione la eventualità che lo stesso si sia svolto con fascicolo contenente copie fotostatiche degli atti se non vi sia stata o non vi sia una esplicita contestazione della rispondenza delle copie con l’originale.
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati vale il principio per cui l’effetto sospensivo della proposizione dell’istanza di ricusazione non è automatico potendo l’organo innanzi al quale l’istanza viene proposta valutarne l’ammissibilità e, ove ritenga, in forza di una sommaria valutazione, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali, disporre la prosecuzione del procedimento.
La ricusazione non è ammessa nei confronti dell’intero C.d.O. ma soltanto dei singoli componenti e per motivi riguardanti pregressi rapporti di carattere personale estranei all’esercizio della attività decisionale.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che assuma l’incarico sebbene si trovi in una posizione di conflitto di interessi con il proprio assistito, concluda con lo stesso un patto di quota lite e ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento.
Il patto di quota lite, infatti è configurabile non solo nell’ipotesi in cui il compenso del professionista consista in una parte dei beni o crediti litigiosi, come normativamente previsto, ma anche qualora tale compenso sia convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo al professionista che essendo stato ammesso alla massa fallimentare per crediti professionali aveva poi accettato di tutelate gli interessi di altri creditori del fallito così ponendosi in una situazione di conflitto di interessi e che aveva concordato con il cliente una non consentita partecipazione proporzionale agli utili conseguiti e aveva, altresì, omesso di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione collegio giudicante – Libertà di forme – Seduta svolta con la maggioranza dei componenti – Validità – Prova della regolare convocazione – Non necessita.
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Sottoscrizione del Presidente e del Segretario – Sottoscrizione con formulazione abbreviata – Validità
E’ valida, e non comporta invalidità della decisione disciplinare, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario effettuata con formulazione abbreviata peraltro apposta in corrispondenza della indicazione della qualità e del nome e cognome già scritto a stampa. In assenza di una normativa specifica, la comunicazione della convocazione del C.d.O., per il principio della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo e dunque anche mediante consegna di avvisi brevi manu, ovvero per telefono o per fax, e ai fini della valida costituzione del collegio giudicante non è necessaria la precostituzione della prova della avvenuta convocazione di tutti i suoi membri, che può anche risultare dall’attestazione inserita nel verbale della seduta. E’ valida la decisione che indichi in calce una data sbagliata se dal verbale della seduta e dal testo della medesima si evinca in maniera chiara la data della deliberazione, dovendosi peraltro precisare che la data di emissione non è elemento essenziale, mentre lo è la data di pubblicazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Copia notificata – Mancanza di una pagina – Validità della decisione.
Non comporta nullità dell’atto e neppure della sua notifica il fatto che per un evidente errore di stampa o di impaginazione la copia della decisione notificata all’interessato risulti mancante di una facciata, considerando che l’esponente avrebbe potuto conoscerne il contenuto esaminando l’originale depositato. (Nella specie peraltro la proposizione del gravame avrebbe comunque effettuato la sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione davanti al C.d.O. – Notificazione oltre il termine previsto dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 – Irrilevanza – Validità della decisione.
Il termine di 15 giorni fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/1933 per la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F – Rinvio per acquisizione dei decisione della Suprema corte – Rituale avviso di rifissazione dell’udienza – Comunicazione della intervenuta acquisizione degli atti e loro disponibilità – Legittimità del procedimento.
Non rileva ai fini della validità del procedimento disciplinare, in cui l’udienza dibattimentale sia stata rinviata per acquisire la decisione pregiudiziale della Suprema corte, l’eventualità che sia stata prima data comunicazione e rifissata l’udienza di discussione e solo successivamente sia stata comunicata l’acquisizione degli atti e la loro disponibilità per l’esame dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 3 luglio 2002).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Professionista non iscritto all’albo perché volontariamente cancellato – Fatti commessi nel periodo di non iscrizione – Rilevanza disciplinare – Non sussiste – Reiscrizione – Eventuale rilevanza dei fatti commessi ai fini dell’iscrizione.
La potestà disciplinare dei C.d.O. è limitata ai fatti contrari alle regole deontologiche posti in essere dai professionisti in costanza della loro iscrizione all’albo. Pertanto non può considerarsi responsabile deontologicamente e non può infliggersi alcuna sanzione disciplinare al professionista che abbia posto in essere un comportamento deontologicamente rilevante nel periodo in cui non era iscritto all’albo perchè cancellatosi volontariamente, né può attribuirsi valore retroattivo alla eventuale reiscrizione, potendo invece considerarsi il comportamento precedentemente tenuto dal professionista ai fini dell’accertamento della condotta specchiatissima ed illibata richiesta per la iscrizione e reiscrizione all’albo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 14 giugno- 11 settembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 299
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e lealtà – Rapporti con i magistrati – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Minacce – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che depositi ripetute istanze di ricusazione verso giudici contenenti affermazioni offensive e usi, altresì, espressioni sconvenienti ed offensive verso C.T.U., il personale della cancelleria e di polizia. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 11 dicembre 2003).
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Conseguimento del mandato con artifici e fase rappresentazioni giudiziali – Richiesta di acconti eccessivi – False informazioni alla parte – Omesso svolgimento del mandato.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dopo aver conseguito con false ricostruzioni giudiziali il mandato professionale e numerosi acconti, ometta di svolgere l’incarico ricevuto e dia false informazioni al cliente sullo stato della causa anche supportate da documenti falsi, e successivamente restituisca gli acconti illegittimamente ricevuti a mezzo di assegno, post-datato, rimasto peraltro insoluto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sussistenza di più procedimenti aperti nei confronti dello stesso professionista per fatti diversi – Omessa riunione – Irrilevanza – Ricorso al C.N.F. – Eccezione proposta con memoria aggiuntiva ad altro ricorso – Tardività.
E’ infondata l’eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa riunione con altro relativo allo stesso professionista, poiché rientra nella discrezionalità dell’organo disciplinare territoriale disporre la riunione di procedimenti disciplinari che traggano origine da fatti diversi. (Nella specie, peraltro, l’eccezione di omessa riunione era stata proposta con memoria aggiunta ad altro ricorso e non con il ricorso che infliggeva la sanzione relativa al procedimento che si contestava non essere stato riunito). (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa – Assenza dell’incolpato – Irrilevanza.
Non determina la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa l’assenza dell’incolpato nell’udienza dibattimentale per legittimo impedimento se era presenta il suo difensore che, però, non abbia dato atto dell’impedimento del suo assistito né chiesto per tale motivo un rinvio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297