Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia conseguenzialmente informazioni generiche e dilatorie alla parte assistita e ometta di emettere la fattura relativamente all’acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 245