Il Consiglio dell’ordine cui è presentata la domanda di reiscrizione del professionista radiato o cancellato, non è vincolato dalla circostanza del decorso del tempo, 5 anni, ma deve valutare discrezionalmente il comportamento tenuto dal professionista nelle more della reiscrizione e conseguentemente può rigettare l’istanza ove ravvisi la carenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata richiesta, peraltro già nella prima iscrizione. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista che nelle more della reiscrizione aveva posto in essere condotte integranti il reato di esercizio abusivo della professione, e quindi non aveva il requisito della condotta specchiatissima ed illibata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 24 luglio 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che trattenga somme avute in ragione del mandato, che peraltro ometta di svolgere, a nulla rilevando, ai fini della responsabilità disciplinare, che tali somme siano state restituite dopo un lungo periodo di tempo, e prima dell’udienza disciplinare. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva trattenuto somme avute dal cliente per addivenire ad una transazione che, peraltro, sapeva non sarebbe stato possibile concludere). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 14 giugno 2004, n. 142
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Assenza di dolo – Irrilevanza.
Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione (dolo generico o specifico), ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 20 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 14 giugno 2004, n. 142
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Accanimento giudiziale – Plurime costituzioni di parte civile – Aumento immotivato delle spese processuali – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che concordi con un collega plurime costituzioni di parte civile al solo fine di aggravare le spese processuali. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura nei confronti dell’avvocato che, in una causa per omicidio colposo a seguito di incidente stradale aveva indotto i parenti della vittima a costituirsi parte civile ognuno attraverso un proprio legale per costituire un collegio di difesa, quando, in realtà, visti i criteri che segue il risarcimento in relazione al grado di parentela che lega la vittima ai familiari, non vi erano motivi per la costituzione di un collegio di difesa che, invece, aveva avuto come unica conseguenza quella di aumentare ingiustificatamente le spese processuali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 14 giugno 2004, n. 141
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni, fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 17 gennaio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 14 giugno 2004, n. 141
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Avvocato – Elezioni forensi – Requisiti di eleggibilità – Decreto l. n. 112/2003 – Ineleggibilità degli avvocati nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni d’esame – Ambito di applicazione del decreto.
L’articolo 6 ter del d.l. n. 112/2003, convertito nella legge n. 180/2003, disponendo che gli avvocati nominati componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame non possono candidarsi nei rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della cassa nazionale, alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto, si applica non soltanto a coloro che abbiano partecipato a commissioni i cui lavori siano terminati prima dell’elezione, ma anche a coloro che partecipino a commissioni d’esame ancora operative al momento della consultazione elettorale. (Nella specie è stato dichiarato non eleggibile l’avvocato che era stato nominato componente di una commissione che si era insediata dopo l’entrata in vigore del d.l.n. 112/2003). (Accoglie il reclamo avverso risultato elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 140
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Notifica al C.d.O. e ad almeno uno degli eletti – necessità – Corretta instaurazione del contraddittorio.
Il ricorso al C.N.F., ex d.l. n. 382/1944, avverso i risultati delle elezioni dei consigli territoriali deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio al C.d.O. come organo emanante e ad almeno uno degli eletti, affinché sia salvaguardata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell’esito elettorale. (Accoglie il reclamo avverso risultato elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 140
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Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Presentazione entro il termine – Omessa notifica – Ammissibilità del reclamo.
Secondo il disposto della Suprema corte di cassazione, il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei C.d.O. professionali è ammissibile una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il C.N.F. entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, infatti, (come ribadito dalla s.c. di cassazione), l’articolo 6 d.l.g. n. 382/1944 nel consentire la proposizione del reclamo non specifica se siffatta previsione debba ritenersi adempiuta con la notifica o con il deposito dell’atto. (nella specie, peralto, si è rilevato che il reclamo era stato notificato al C.d.O., all’interessato, ed era stato depositato nei termini presso la segreteria del C.d.O.). (Accoglie il reclamo avverso risultato elettorale C.d.O. di Brescia, 2004/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 140
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Ricorso al C.N.F. del Procuratore Generale – Termine – Decorrenza.
E’ tardivo, e deve essere dichiarato inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso una decisione del C.d.O. relativa all’iscrizione all’albo, presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello, oltre il termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato al Procuratore della repubblica presso il Tribunale. Infatti, secondo il disposto dell’art. 31 r.d.l. n. 1578/1933, il provvedimento di iscrizione deve essere notificato al Procuratore generale presso il Tribunale che avrà dieci giorni per comunicarlo al P.G. presso la Corte d’appello, che avrà, a sua volta, dieci giorni per impugnarlo (per un termine complessivo di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Marsala, 10 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 20 maggio 2004, n. 138
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Contatti diretti con la controparte – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che pur sapendo che la controparte era assistita da un difensore la contatti direttamente con l’intento, peraltro, di concludere con la stessa un accordo transattivo, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, che l’incontro abbia prodotto o meno i suoi effetti. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 19 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 137