Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del divieto di accaparramento di clientela e esorbitante il diritto di informazione consentito, l’avvocato che spedisca capillarmente per posta e ad un pubblico indefinito degli opuscoli contenenti l’offerta di servizi professionali con specificati i relativi compensi richiesti per ciascuna attività. Se l’informazione sull’attività professionale è consentita, sono le modalità di diffusione e la specificazione aprioristica dei compensi a determinare una ipotesi di accaparramento di clientela disciplinarmente rilevante e come tale vietato. Tale divieto, peraltro, rientra nel rispetto dei doveri di corretta informazione dei consumatori come previsti dalla normativa comunitaria che rimanda alle regole professionali di ciascun paese relative all’indipendenza, alla dignità, all’onore e al segreto professionale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare in relazione agli artt. 24, 97 e 111 della Costituzione – Manifesta infondatezza.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del procedimento disciplinare forense in relazione agli articoli 24, 97, 111 della Costituzione in quanto in esso il diritto di difesa e la tutela del contraddittorio sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, le formalità della citazione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F.. (Rigetta il ricorso avverso C.d.O. di Venezia, 30 settembre 2000)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme del cliente avute per partecipare ad una attività economica – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che trattenga somme del cliente affidategli per partecipare ad una attività economica al fine di averne dei profitti. (Nella specie, anche in considerazione dei cattivi precedenti, e stata ritenuta congrua la sanzione della radiazione nei confronti dell’avvocato che si era fatto consegnare dal cliente ingenti somme da investire all’estero con la promessa di guadagni eccezionali, somme che non aveva più restituite). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 settembre 2002)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Compensazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente motivando tale comportamento con una presunta compensazione per crediti professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi quattro al professionista che aveva trattenuto somme avute dalla controparte per l’adempimento della transazione peraltro conclusa all’insaputa del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 14 ottobre 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 90
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Accanimento giudiziale – Molteplicità di azioni verso il debitore – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ponga in essere molteplici atti di precetto per ottenere il pagamento di somme benché sia in possesso di tutti i titoli esecutivi per l’esecuzione e inserendo nelle richieste somme non dovute. (Nella specie, in considerazione della minima entità delle somme richieste, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 2 febbraio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 88
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Codice deontologico forense – Natura – Giuridicità.
L’ordine forense, deputato a valutare sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti, ha il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i propri iscritti. Pertanto la giuridicità delle norme del codice deontologico forense deriva sia dal disposto degli art. 12 e 38 l.p. che dalla definizione dei principi e dei canoni scaturiti negli anni dal comune sentire degli avvocati nello svolgimento delle loro attività.(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 2 febbraio 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 88
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
Nel procedimento disciplinare deve essere assolto il professionista se da una ricostruzione storica dei fatti la prove raccolte siano tali da non fornire alcuna certezza sulla sussistenza dei fatti contestati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 20 ottobre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. GRIMALDI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 94
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione.
Nel procedimento disciplinare deve essere assolto il professionista se da una ricostruzione storica dei fatti la prove raccolte siano tali da non fornire alcuna certezza sulla sussistenza dei fatti contestati. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 14 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 23 aprile 2004, n. 87
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Trattenimento somme – Assunzione di incarico contro ex cliente – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che trattenga somme avute per l’espletamento del mandato, e assuma incarichi contro ex clienti, a nulla rilevando l’eventualità egli abbia fatto assumere formalmente l’incarico da un collega. (Nella specie in considerazione della omessa contestazione di alcuni addebiti per i quali era stato condannato dal C.d.O., la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dodici a mesi sei: riassunzione a seguito di rinvio della Cassazione). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso della decisione del C.N.F. n. 18/2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 86
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione – Omessa contestazione di alcuni addebiti – Violazione del diritto di difesa – Annullabilità.
La omessa contestazione di alcuni fatti, rilevanti deontologicamente, determina la nullità della decisione relativa agli stessi per violazione del diritto di difesa. (Nella specie è stato parzialmente accolto il ricorso del professionista relativamente a quei fatti che erano stati oggetto della decisione disciplinare ma che non erano stati contestati al professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione avverso della decisione del C.N.F. n. 18/2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 23 aprile 2004, n. 86