Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Termine per la proposizione del dell’eccezione.
L’istanza di ricusazione deve presentarsi, a pena di inammissibilità, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi presso la segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Motivi – Tassatività.
E’ inammissibile la proposizione dell’istanza di ricusazione presentata per motivi diversi da quelli previsti dall’articolo 51 c.p.c.. La legge, infatti, si preoccupa di dettare alcune norme destinate a garantire l’imparzialità del giudice, intesa come posizione di assoluta indifferenza ed equidistanza dalle posizioni delle parti così consentendo che al giudice attraverso gli istituti della astensione o della ricusazione siano sottratte quelle cause nelle quali potrebbe obbiettarsi della sua imparzialità, laddove fossero presenti le ipotesi tassativamente previste nel codice di rito. (Nella specie il ricorrente aveva addotto come causa di ricusazione un semplice scambio di battute). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.
E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F. il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti, gli atti impugnabili davanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Impugnazione al C.N.F. – Sospensione del procedimento disciplinare – Non sussiste.
L’impugnazione al C.N.F., proposta avverso le decisioni del C.d.O. in materia di ricusazione ed astensione, non sospende il corso del procedimento disciplinare in relazione al quale siano state adottate. Nella fattispecie, infatti, già regolamentata dalla normativa propria del procedimento disciplinare forense, ex art. 53 r.d. n. 37/1934, non può applicarsi per analogia la normativa prevista dal codice di procedura penale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 15 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MORGESE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 106