Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, nei limiti del diritto di patrocinio e difesa, usi nei confronti del magistrato espressioni “forti”, polemiche ma non offensive. (Nella specie è stato ritenuto non responsabile disciplinarmente l’avvocato che per esprimere il proprio convincimento sulla erronea determinazione del magistrato si era espresso con frasi che pur non eleganti e frutto di polemica forense non potevano ritenersi offensive, quali: “leggere una legge e capirla al rovescio non è dato ad un magistrato”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 30 novembre 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con il collega domicilitario – Omesso controllo – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
Non pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e non viola il dovere di vigilanza a cui il dominus è tenuto, l’avvocato che avendo ricevuto una comunicazione erronea da parte del collega domiciliatario assuma il mandato e proponga l’appello fuori termine. (Nella specie è stato accolto il ricorso e ritenuto deontologicamente non responsabile l’avvocato che a causa di una comunicazione errata da parte del collega domiciliatario aveva proposto il ricorso nell’interesse del cliente oltre i termini). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 4 dicembre 2001).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Responsabilità disciplinare – Elemento soggettivo – Necessità.
La mera imprudenza o negligenza professionale accidentale, se può comportare responsabilità civile, non può, sic et simpliciter, costituire argomento di sanzione disciplinare, se non sia provato l’elemento psicologico soggettivo a dimostrazione di svolgimento di attività in violazione dei canoni di correttezza professionale e quindi di comportamenti atti a ledere la dignità e il decoro professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lanciano, 4 dicembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione di somme avute per l’esecuzione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che induca il proprio cliente in errore facendosi versare delle somme di cui successivamente si appropri. (Nella specie è stata confermata la sanzione della radiazione all’avvocato che si faceva consegnare dal cliente somme di cui poi si appropriava dichiarando falsamente che sarebbero servite per il pagamento della sanzione pecuniaria che sarebbe stata inflitta a seguito del patteggiamento concluso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 114
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi – Necessità.
La specificazione dei motivi di appello è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni in fatto e in diritto della doglianza, tale da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. Pertanto è inammissibile l’impugnazione generica, che chieda una riforma della sentenza senza, tuttavia, indicare le ragioni per cui il C.d.O. sulla base degli atti sarebbe dovuto addivenire alla assoluzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 114
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Impedimento del difensore – Richiesta di rinvio – Ipotesi di inammissibilità.
Non costituisce motivo adeguato per accogliere la richiesta di rinvio l’asserita impossibilità di partecipare all’udienza da parte del difensore se nel fascicolo non vi sia traccia della nomina (a difensore) dello stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TIRALE), sentenza del 28 aprile 2004, n. 114
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)
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Avvocato – Tenuta albi – Vice pretore onorario – Cancellazione – Ricorso al C.N.F. – Abolizione delle preture e della figura dei V.P.O. – Cessazione della materia del contendere.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta mancanza di interesse, relativamente al ricorso in riassunzione proposto avverso la cancellazione dall’albo per incompatibilità di un Vice pretore onorario, vista la abolizione delle Preture e la conseguente cessazione del predetto magistrato onorario, per il quale, peraltro, il provvedimento di cancellazione non aveva avuto corso. (Dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso in riassunzione proposto avverso decisione C.N.F. 25 giugno 1998)