L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso e conseguentemente l’estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile ed estinto il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 19 luglio 2002). Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. SALDARELLI), sentenza del 20 marzo 2003, n. 32