Ai fini della responsabilità disciplinare dell’avvocato è sufficiente che il comportamento posto in essere dallo stesso sia riconducibile ai doveri di dignità e decoro deontologicamente tutelati dal c.d.f.; l’individuazione di determinate fattispecie considerate lesive, non esaurisce, infatti, il novero delle condotte punibili, potendo le stesse, ex art. 60 c.d.f., essere rinvenute in fattispecie non tipicizzate. […]