Il procedimento di sospensione cautelare è immediatamente esecutivo e priva conseguentemente il professionista della facoltà di esercitare la professione, sospendendone i diritti derivanti dalla iscrizione all’albo. E’ pertanto inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato, privo dello jus postulandi ex articolo 63, comma I r.d.. n. 37/1934, in quanto sospeso cautelarmente, che non risulti […]