L’art. 59 c.d.f.Art. 59 cod. prev. – Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. I. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume car…Leggi il testo completo →, ai sensi del quale l’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non intende indicare soltanto un obbligo giuridico, ma soprattutto l’obbligo deontologico di generale adempimento delle obbligazioni assunte, obbligo che dev’essere tanto più sentito quanto più percepito nell’ambito esterno, come, evidentemente, nel caso in cui il professionista rilasci cambiali in adempimento delle obbligazioni assunte. Ne consegue che il comportamento consistente nel mancato pagamento dei titoli rilasciati, il quale assume connotazione particolarmente negativa a causa della pubblicità che ne viene data dagli organi competenti, costituisce infrazione disciplinare indipendentemente dalla natura “privata” o “professionale” del debito assunto ed indipendentemente dal fatto che si tratti di un debito proprio o della assunzione di un debito altrui attraverso una fideiussione o un avallo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 26 maggio 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione.
Ai sensi dell’art. 56 co.5 della L. n. 36/34, il giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal Consiglio nazionale forense va individuato nelle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenze del CNF. Va pertanto dichiarato inammissibile, poiché irrituale, l’istanza di sospensione proposta dall’interessato al CNF. (Dichiara inammissibile l’istanza di sospensione della decisione n. 145/05 R.D. in data 22/4/2004 – 10/11/2005, con la quale il CNF ha rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 20 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 108
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei.
Il procedimento disciplinare promosso dal C.d.O. nei confronti dell’avvocato ha natura di procedimento amministrativo, durante il quale il decorso del termine di prescrizione è soggetto ad interruzione, con effetti istantanei, per effetto non soltanto dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva, probatoria – quali, ad esempio, l’interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento – o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 c.p., nonché, stante la specialità della materia, di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, ancorché diretti non a riconoscere il diritto, ma a contestarlo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 gennaio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 107
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Richiesta di deduzioni da parte del CdO – Mancata risposta – Illecito disciplinare – Insussistenza.
In quanto essenzialmente finalizzata a consentire all’iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa, la semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare (la quale va tenuta distinta dalla richiesta di «chiarimenti, notizie o adempimenti» che, se inevasa, è idonea ad integrare l’illecito disciplinare sanzionato dal comma 2 dell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo →) non comporta, in caso di mancata risposta, alcuna sanzione disciplinare. Siffatta omissione, invero, rientra nella previsione del primo comma dell’art. 24 c.d.f., secondo cui nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e di difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 106
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Sopravvenuto venir meno dei presupposti – Revoca.
Il provvedimento di sospensione cautelare, legittimamente adottato dal C.d.O. locale in base alle oggettiva esistenza e gravità delle accuse contestate al professionista ed al clamore suscitato dalle stesse, deve essere revocato qualora i presupposti che ne hanno motivato l’emissione vengano successivamente meno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 20 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 105
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento incarico professionale – Illecito deontologico – Sussistenza.
Atteso che la funzione del procedimento disciplinare trascende gli interessi dei privati coinvolti e persegue l’interesse della categoria al corretto esercizio della professione, deve ritenersi irrilevante, ai fini dell’accoglimento del ricorso contro la decisione del C.d.O. che abbia inflitto la sanzione della cancellazione, l’avvenuto riconoscimento della colpa ed il relativo risarcimento nei confronti della cliente da parte del professionista che abbia violato il dovere di diligenza, omettendo di intraprendere ogni iniziativa conforme al mandato ricevuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 28 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 11 novembre 2006, n. 104
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi.
Non integra violazione dell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, il comportamento del professionista che, nel corso dell’udienza, si limiti a rivolgere ai testimoni in attesa di rendere la propria deposizione un mero invito a “dire la verità”, senza aggiungere altra espressione idonea a rappresentare un significato di minaccia, tale da incutere timore o da subornare i testi, e dunque semplicemente sollecitando i testi a riferire al magistrato la verità dei fatti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 22 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 103
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità e correttezza – Richiesta di prestito di danaro al cliente – Illecito deontologico.
La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 ottobre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 102
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che non adempia con diligenza il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente, nell’intento di mascherare l’errore professionale commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 ottobre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 102
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi.
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, la contestazione dell’addebito all’incolpato mediante la notifica sia della delibera di apertura del procedimento sia del decreto di citazione a giudizio deve ritenersi rituale e, come tale, idonea ad interrompere con i suddetti atti il termine di prescrizione, non rilevando, in senso contrario, che il C.d.O., in sede di udienza, abbia poi proceduto ad una precisazione della medesima imputazione, con esclusivo riferimento agli articoli del codice deontologico violati. Invero, secondo costante giurisprudenza, la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 14 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 101