Il ricorso al C.N.F. avente ad oggetto un provvedimento di delibazione preliminare che abbia disposto l’archiviazione per mancanza di elementi in ordine a violazione di regole professionali è inammissibile, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, legittimati ad impugnare le decisioni dei Consigli dell’Ordine locale sono soltanto l’incolpato ed il P.G. presso la Corte di Appello ex art. 50, r.d.l. n. 1578/1933, presupponendo l’impugnativa l’esistenza di una decisione che abbia definito un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Massa, 28 dicembre 2007)
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di dignità, probità e decoro – Espressioni sconvenienti e offensive – Frase ingiuriosa pronunciata in incertam personam – Illecito deontologico – Sussistenza
Ancorché pronunciata “in incertam personam”, la portata sicuramente ingiuriosa e offensiva o quanto meno provocatoria della frase utilizzata dal professionista viola, se provata, sia l’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato il rispetto dei doveri di dignità, probità e decoro, sia l’art. 20 del medesimo Codice, che vieta l’uso di espressioni sconvenienti od offensive. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione
Secondo la giurisprudenza consolidata del C.N.F, le dichiarazioni dell’esponente, anche quando confermate al dibattimento, non possono da sole ergersi a piena prova dei fatti denunciati laddove le stesse non trovino conforto in una serie di elementi probatori tramite i quali risalire con certezza allo svolgimento dei fatti medesimi. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 28 dicembre 2007)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Dovere di riservatezza – Trasmissione a mezzo fax di contenuti riservati – Illecito deontologico – Sussistenza
Deve ritenersi deontologicamente rilevante, poiché violativa dei doveri di correttezza e riservatezza, la condotta del professionista che, nell’ambito di una vertenza di licenziamento, recapiti a mezzo fax una missiva con la quale vengano attribuiti ai destinatari comportamenti sconvenienti in danno della sua cliente ed offensivi del decoro e dell’onore dei primi, così consentendo a terzi, in particolare ai dipendenti della società datrice, di prenderne visione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 9 luglio 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al CNF – Difetto di procura speciale – Inammissibilità
Atteso che l’art. 60 del R.D. n. 37/34 prevede espressamente l’assistenza del professionista interessato da parte di un avvocato iscritto nell’albo speciale ex art. 33 R.D. n. 1578/33 munito di mandato speciale, la sottoscrizione del ricorso innanzi al CNF da parte soltanto di un difensore privo di mandato speciale determina l’inammissibilità del ricorso medesimo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 18 ottobre 2007)
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Sentenza del C.N.F. – Esecutività – Sospensione – Competenza
Ai sensi dell’art. 56 co. 4, R.D.L. n°1578/1933, il Giudice abilitato a sospendere l’esecuzione della sentenza resa dal CNF va individuato unicamente nelle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, il quale è altresì competente a pronunciarsi sul ricorso proposto avverso le sentenza del C.N.F. (Dichiara inammissibile il ricorso per la sospensione della decisione C.N.F., 22 aprile 2008)
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Applicabilità – Limite
Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 c.d.f., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Pretestuosità e contraddittorietà dell’esposto – Esecuzione del mandato – Illecito disciplinare – Esclusione
Va accolto il ricorso avverso la decisione con la quale il C.d.O. abbia irrogata la sanzione dell’avvertimento qualora, a seguito dell’esatta ricognizione dell’incarico ricevuto dal professionista, l’esposto presentato dalla cliente appaia pretestuoso e contraddittorio nella parte in cui lamenti la mancata instaurazione di una causa per la quale nessun formale specifico mandato risulti mai conferito. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 5 marzo 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 216
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Interpretazione autentica
L’interpretazione autentica della norma deontologica posta dall’art. 20 c.d.f. comporta che la “e” utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell’atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. La congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 luglio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Illecito disciplinare – Sanzione – Misura
In tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l’aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l’obbligo del C.d.O. di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 27 settembre 2007).