Quando, secondo il disposto dell’articolo 2 d.lg. n. 597/47, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del C.d.O. venga a mancare il numero legale prescritto, spetta di deliberare al Consiglio costituito nella sede della Corte d’appello; mentre nell’ipotesi in cui il consiglio ricusato sia il distrettuale la competenza si trasmette al C.d.O. costituito nella […]