Il rimedio revocatorio è previsto solo per le decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione dal C.N.F. e non anche contro quelle di natura amministrativa pronunciate dai consigli dell’ordine territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 23 maggio 2002) Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 dicembre 2005, n. 164