La condotta del professionista, che ritenga oltre il tempo strettamente necessario le somme consegnategli dalla parte assistita, integra la violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, che impone all’avvocato di comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del danaro ricevuto dal cliente o da terzi per determinati affari e di renderne il conto sollecitamente.
È pertanto configurabile l’infrazione disciplinare allorquando, come nella specie, l’avvocato abbia indebitamente trattenuto l’importo di denaro consegnatogli dalla cliente, onde venisse versato ai creditori interessati alla procedura esecutiva immobiliare, e provveduto alla sua restituzione soltanto per effetto della perentoria diffida intimatagli dal nuovo difensore della cliente medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 30 maggio 2007).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Restituzione a seguito di diffida legale – Responsabilità disciplinare – Sussistenza
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Corrispondenza intrattenuta direttamente con le controparti – Violazione
È contrario ai doveri di lealtà e correttezza pretesi in via generale dall’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e dal successivo art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → con riguardo ai rapporti di colleganza, l’ingannevole comportamento del professionista che con piena consapevolezza corrisponda direttamente con le controparti al fine di determinarne il risentimento nei confronti del loro legale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Dovere di colleganza – Richiesta di attesa del collega in udienza ai fini della costituzione nel giudizio – Mancata adesione e richiesta di declaratoria contumacia pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza – Illecito deontologico
Viola il dovere di colleganza l’avvocato che, pur non sussistendo palesi ragioni difensive preminenti, non aderisca alla richiesta del collega, impegnato in altra udienza, di attenderne l’arrivo e la costituzione in giudizio, ma che, al contrario, stenda il verbale di udienza e lo sottoponga alla firma del Giudice con la declaratoria di contumacia del convenuto pochi minuti dopo l’inizio dell’udienza. È peraltro buona prassi deontologicamente apprezzabile non sottrarsi a richieste di tal genere, purchè non si pretenda un tempo di attesa superiore a quello ragionevole cui il professionista è tenuto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trieste, 30 gennaio 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FERINA), sentenza del 14 novembre 2011, n. 172
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Estinzione del giudizio
In presenza della cessazione dell’interesse del ricorrente e della espressa rinuncia di quest’ultimo al gravame va dichiarata l’estinzione del giudizio. (Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.N.F. – Giudicato penale – Pena accessoria della cancellazione dall’Albo – Preclusione esame nel merito del ricorso – Esclusione
La cancellazione dall’Albo degli Avvocati, disposta come conseguenza di pena accessoria irrogata all’esito di un giudizio penale, integra una fattispecie autonoma di cancellazione, non di natura disciplinare, che presuppone la sola esistenza di una sentenza definitiva che infligga all’imputato la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione di avvocato e non impedisce, come tale, l’esercizio dell’azione disciplinare e l’esame del merito del ricorso da parte del C.N.F. (Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 2 dicembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 171
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente – Estinzione
Va dichiarata l’estinzione del giudizio innanzi al C.N.F. a seguito della rinuncia al ricorso avverso la decisione di conferma della revoca della misura cautelare dalla sospensione dall’esercizio della professione seguita della successiva revoca disposta dal medesimo Consiglio territoriale. (Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 13 dicembre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 novembre 2011, n. 170
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Istruttoria – Prova testimoniale – Valutazione – Attendibilità intrinseca – Riscontro con le ragioni dell’incolpato – Sufficienza
Deve ritenersi immune da qualsivoglia vizio di illogicità e/o apparente motivazione la decisione del C.d.O. che abbia operato una accurata valutazione della prova in raffronto con le ragioni esposte dall’incolpato, tanto più quando la logica interna del racconto del teste sia tale da consentire di concludere, in modo tranquillizzante, nel senso dell’assoluta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese e della credibilità soggettiva del dichiarante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 giugno 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Natura – Amministrativa – Composizione del Collegio disciplinare – Variazione – Irrilevanza
Il principio di immutabilità dell’organo giudicante sancito dall’art. 473 c.p.c. non si applica al procedimento amministrativo dinanzi al C.d.O., essendo sufficiente che in ogni seduta sia presente il numero legale idoneo a deliberare, ancorché il quorum sia costituito in concreto con la partecipazione alla fase deliberativa di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 giugno 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Irregolare composizione del Collegio — Nullità relativa intermedia – Eccezione – Proposizione innanzi al C.N.F. – Inammissibilità
L’irregolare composizione del C.d.O., nel procedimento disciplinare a carico di un iscritto, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata quale motivo d’impugnazione nel procedimento disciplinare dinanzi al C.N.F. Trattandosi di nullità relativa intermedia, infatti, l’eccezione deve essere proposta a pena di decadenza in limine judicis o, a tutto voler concedere, prima che venga assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia posto in condizione di dimostrare la regolarità della convocazione ovvero di porvi rimedio fissando nuova diversa seduta con rinnovo della convocazione stessa. Ad ogni modo, allorquando sussista il numero legale dei componenti, l’eventuale irregolarità della convocazione deve ritenersi sanata dallo svolgimento regolare della seduta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 18 giugno 2007).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento dinanzi al C.d.O. – Istruttoria – Insufficienza -Decisione fondata sul mero contenuto dell’esposto – Annullamento
Va annullata la decisione del C.O.A. e prosciolto il ricorrente dall’addebito disciplinare contestato, qualora la decisione del Consiglio territoriale, adottata all’esito di una insufficiente istruttoria, si sia basata in via esclusiva sul contenuto dell’esposto, non ulteriormente specificato e chiarito nel corso dell’iter procedurale; specie in presenza di una diversa ed attendibile versione dei fatti fornita dall’incolpato successivamente confermata da dichiarazione scritta della stessa esponente, che, pur non avendo efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati in quanto proveniente da terzo, è rimessa alla libera valutazione del giudice. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 8 maggio 2008).