L’Avvocato che si presta a far da tramite tra il cliente detenuto, capo di una cosca criminale, e i suoi referenti esterni, quand’anche si ritenga che, contrariamente a quanto deciso in sede penale, non vi siano elementi sufficienti per ritenere che faccia egli stesso parte dell’associazione criminosa, tuttavia viola gravemente i doveri di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro di cui agli art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 24 co. 2 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Longis, rel. De Longis), decisione n. 2 del 14 luglio 2016