Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Elezioni forensi e divieto del terzo mandato consecutivo: occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo

    Ai fini dell’applicazione della norma di cui al terzo comma dell’art. 3 della legge n. 113 del 2017, che prevede che i consiglieri dell’Ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025

  • Il giudizio di rinvio al CNF non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito

    Il giudizio di rinvio al CNF non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il CNF stesso ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte ai sensi dell’art. 384 cpc. Conseguentemente, il ricorso per cassazione avverso la sentenza del CNF quale giudice di rinvio può essere fondato soltanto sulla deduzione dell’infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronuncia di annullamento (nella specie, esclusa), ed il sindacato della Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., sentenza n. 13376 del 20 maggio 2025

  • L’illecito disciplinare è necessariamente atipico

    L’illecito disciplinare è necessariamente atipico; di conseguenza la Corte di Cassazione non può sostituirsi all’Organo disciplinare nel valutare se una determinata condotta rientri o meno in una previsione disciplinare di portata generale; la Corte può tuttavia sindacare, sotto il profilo della violazione di legge, la ragionevolezza con cui l’organo disciplinare ha ricavato, dalla previsione deontologica generale, il precetto da applicare al caso concreto.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Tricomi), SS.UU., ordinanza n. 11519 del 2 maggio 2025

  • La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

    Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

    NOTA
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 336 del 21 settembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 138 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 44 del 21 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017.

  • La sospensione cautelare ha la funzione di tutelare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense

    La sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo di carattere precauzionale e provvisorio, svincolato dalle forme e dalle garanzie del procedimento disciplinare, e ha la propria ratio nell’esigenza di salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense, giacché il bene tutelato è l’immagine stessa della categoria, che è il risultato della reputazione di ognuno e che non può consentire che l’onore e la credibilità di tutti i professionisti vengano pregiudicati dal comportamento del singolo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

  • La finalità e la natura della sospensione cautelare sono differenti da quelle della sanzione disciplinare

    La finalità e la natura della sospensione cautelare sono del tutto differenti da quelle della sanzione irrogata a conclusione del procedimento, sicchè non è alla luce del possibile esito del procedimento disciplinare (né tantomeno del processo penale) che può essere valutata la legittimità del ricorso alla misura di cui all’art. 60 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

  • La pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione non preclude l’applicazione della sospensione cautelare in sede disciplinare (anche per un periodo complessivo superiore all’anno)

    Il professionista può scontare due periodi di sospensione cautelare, anche complessivamente superiori al limite massimo di un anno previsto dall’art. 60 co. 2 L. n. 247/2012, in conseguenza di una misura cautelare interdittiva adottata in sede penale e di una sospensione cautelare emessa dall’organo di disciplina forense, non sussistendo in tal caso violazione del bis in idem giacché hanno natura, presupposti e finalità del tutto differenti, in conformità ai principi della convenzione CEDU (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

  • Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web

    Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

  • Sospensione cautelare: per il “clamor” basta anche una sola notizia di stampa

    In tema di sospensione cautelare, il fatto che la notizia sia stata pubblicata da un solo giornale e per un’unica volta non basta di per sè ad escludere il c.d. strepitus fori, giacché la rilevanza mediatica suscitata dal comportamento imputato al professionista non deve essere misurata esclusivamente sulla base del numero degli articoli pubblicati sulla vicenda (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

  • Sospensione cautelare: il presupposto dello strepitus fori

    Il c.d. strepitus fori è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale. Detta valutazione -concernente la concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione- non è sindacabile dal CNF, il cui scrutinio è infatti limitato alla sola legittimità formale del provvedimento dell’ente territoriale, rimanendo precluso ogni giudizio in ordine all’opportunità ed ai presupposti fattuali della irrogata sospensione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 25 marzo 2017, n. 23, per prima a pronunciarsi sul punto dopo l’entrata in vigore della nuova legge professionale, affermando che “secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare”.