Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La violazione dell’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario è un illecito permanente

    Nella cornice degli obblighi deontologici di lealtà, correttezza e probità che improntano l’agire professionale e i valori caratterizzanti la professione, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, incaricato altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, non provveda a compensarlo ove non adempia il cliente (art. 43 cdf). Si tratta, in particolare, di illecito deontologico permanente, che perdura fino alla rimozione della situazione antigiuridica in atto, ovvero al più tardi con la pronuncia disciplinare di primo grado, da cui inizia a decorrere il termine prescrizionale di cui art. 56 legge n. 247 del 2012.

    Corte di Cassazione (pres. Cirillo, rel. Mancino), SS.UU., ordinanza n. 4850 del 25 febbraio 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 215/2024, CNF n. 2/2013.

  • Il punto sulla sospensione cautelare delle sentenze del CNF

    La sospensione dell’efficacia esecutiva delle sentenze del CNF (art. 36, comma 7, della L. n. 247 del 2012) postula, secondo i principi che regolano la giurisdizione cautelare in ragione della sua naturale strumentalità rispetto alla tutela da somministrarsi nel “merito”, la valutazione della ricorrenza sia della sussistenza del fumus boni iuris, sia della sussistenza del c.d. periculum in mora, cioè l’esistenza, non solo in ragione della natura della situazione giuridica coinvolta, ma anche in ragione del modo in cui essa lo è nella vicenda giudicata dalle autorità disciplinari, di una situazione per cui la mancanza della sospensione dell’esecutività della decisione adottata dal Consiglio Nazionale Forense sia idonea ad arrecare un pregiudizio caratterizzato dalla imminenza e irreparabilità(1). Conseguentemente, il ricorso cautelare avverso le sentenze del CNF è inammissibile qualora non contenga l’indicazione dei concreti elementi, alla cui stregua dall’esecuzione della sentenza impugnata dovrebbe “derivare grave ed irreparabile danno”, dovendo parimenti escludersi che tale lacunosità del ricorso possa utilmente colmarsi con la memoria depositata in prossimità della discussione della causa, atteso che questa ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione(2). In ogni caso, la natura (ontologicamente) afflittiva delle sanzioni disciplinari non può essere invocata al fine di sottrarvesene, sicché il requisito del periculum, necessario per la sospensione della sentenza del CNF, non è integrato dalla considerazione che la sanzione disciplinare nuocerebbe all’onorabilità dell’incolpato, giacché altrimenti si perverrebbe all’illogica conseguenza che mai nessuna sanzione disciplinare sarebbe suscettibile di esecuzione immediata se impugnata o impugnabile, perché qualsiasi sanzione sarebbe, per il solo fatto di essere irrogata, di per sé lesiva dell’onorabilità del condannato(3).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rossetti), SS.UU., ordinanza n. 33170 del 18 dicembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, Cass. SSUU n. 13374/2016, Cass. SSUU n. 9149/2016.
    (2) In senso conforme, Cass. SSUU n. 8949/2023, Cass. SSUU n. 18158/2020, Cass. SSUU n. 10537/2018.
    (3) In senso conforme, Cass. SSUU n. 14261/2025. Nello stesso senso, CNF n. 42/2022 nonché Cass. SSUU n. 15669/2016, secondo cui “La perdita di guadagno costituisce naturale conseguenza della sospensione disciplinare dall’esercizio professionale, sicché non può integrare il requisito del periculum in mora richiesto per la sospensione cautelare della decisione disciplinare stessa”.

  • Avvocati stabiliti e abusività dell’iscrizione presso l’albo estero

    A norma dell’art. 6, comma 2, e comma 3, lett. c), d.lgs. n. 96 del 2001, l’iscrizione presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine è l’unica condizione per l’iscrizione nella Sezione speciale. A diverse conclusioni potrebbe giungersi solo qualificando in termini di abusività l’iscrizione presso l’albo estero, ovvero qualora fosse fatta per aggirare le preclusioni e i limiti propri della legislazione professionale italiana. Tuttavia, deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino di uno Stato membro che si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a séguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno, anche dopo poco tempo, nello Stato cittadino per esercitarvi la professione di avocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025

  • Avvocato “riconosciuto” e “stabilito”: diversità di procedimenti e di gravami

    Il procedimento di riconoscimento diretto del titolo di abogado nell’ordinamento italiano, in esecuzione della direttiva 2005/36/CE, è del tutto differente da quello concernente l’iscrizione (e il mantenimento dell’iscrizione) dell’avvocato stabilito nella Sezione speciale di cui all’art. 6, legge n. 96 del 2001, di attuazione della Direttiva 98/5/CE. Infatti, si tratta di istituti autonomi, la cui diversità si riflette anche sul regime d’impugnazione dei relativi provvedimenti: il diniego del riconoscimento del titolo straniero richiesta ai sensi della legge n. 206 del 2007, promanando dal Ministero della Giustizia, è impugnabile davanti al giudice amministrativo; il diniego o la cancellazione dell’iscrizione dell’avvocato straniero nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, promanando dal COA, è impugnabile davanti al CNF.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025

  • ALBO – CANCELLAZIONE Avvocato stabilito – Iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 96 del 2001 – Mancanza del titolo abilitativo prescritto dall’ordinamento dello Stato membro d’origine – Cancellazione da parte del C.O.A. italiano – Necessità – Conformità alla Direttiva 98/5/CE – Sussistenza.

    Nel caso in cui – dopo che l’avvocato “stabilito”, all’esito del prescritto esercizio triennale della professione in Italia, abbia ottenuto l’iscrizione nella sezione ordinaria dell’albo – risulti la carenza di un requisito necessario per il conseguimento del titolo abilitativo nello Stato membro d’origine, il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è tenuto a disporre la cancellazione della suddetta iscrizione, conformemente all’art. 7, comma 5, della Direttiva 98/5/CE, secondo cui “la revoca temporanea o definitiva dell’abilitazione all’esercizio della professione disposta dall’autorità competente dello Stato membro di origine comporta automaticamente, per l’avvocato che ne è oggetto, il divieto temporaneo o definitivo di esercitare con il proprio titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante”.

    Corte di Cassazione (pres. Giusti, rel. Porreca), SS.UU., ordinanza n. 6794 del 14 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023.

  • Inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: la valutazione di merito sulla sussistenza o meno dell’elemento materiale e psicologico dell’illecito spetta al CNF

    Affinché sia integrato l’illecito di cui all’art. 64 del codice deontologico forense, in relazione all’obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, non è necessario che l’agente abbia coscienza dell’antigiuridicità della condotta, ma è sufficiente che quest’ultima sia volontariamente posta in essere. A tal fine, può certamente venire in rilievo una assoluta impossibilità della prestazione derivante da causa obiettiva estranea alla sua volontà, caso fortuito o forza maggiore, ma la valutazione in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato all’avvocato spetta al Consiglio Nazionale Forense ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti prima ricordati, risultanti dall’art. 360, comma 1, n. 5, e dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Scarpa), SS.UU., ordinanza n. 30771 del 22 novembre 2025

  • Ricorso in Cassazione: i limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze disciplinari del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, ovvero per difetto del “minimo costituzionale” di motivazione, con la conseguenza che l’accertamento del fatto e l’apprezzamento della sua rilevanza ai fini della concreta individuazione della condotte costituenti illecito disciplinare e della valutazione dell’adeguatezza della sanzione irrogata non possono essere oggetto del controllo di legittimità, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza.

    Corte di Cassazione (pres. Acierno, rel. Scarpa), SS.UU., ordinanza n. 30771 del 22 novembre 2025

  • Divieto del patto di quota lite – Fondamento – Pattuizione consentita ex art. 13, comma 3, l. n. 247 del 2012 – Differenze.

    Il divieto del patto di quota lite di cui all’art. 13, comma 4, della l. n. 247 del 2012, si fonda sull’esigenza di evitare la commistione di interessi tra il cliente e l’avvocato, che si avrebbe qualora il compenso fosse collegato, in tutto o in parte, al risultato della controversia, ciò che non ricorre, invece, nella diversa pattuizione – ammessa dal comma 3 del medesimo art. 13 – nella quale il compenso venga parametrato al valore dei beni o degli interessi litigiosi. (mass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 14699 del 31 maggio 2025

  • Sospensione cautelare ex art. 60 l. n. 247 del 2012 – Misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio della professione – Complessivo superamento del limite annuale – Ammissibilità – Fondamento.

    In tema di giudizio disciplinare degli avvocati, ai fini del rispetto del limite annuale di durata massima della sospensione cautelare dall’esercizio della professione, di cui all’art. 60 della l. n. 247 del 2012, non può tenersi conto di quella eventualmente irrogata in sede penale sotto forma di misura cautelare interdittiva, dal momento che i due provvedimenti, pur avendo l’identico effetto di impedire lo svolgimento della professione, tendono a salvaguardare esigenze differenti (di ordine pubblico, in un caso; di salvaguardia della dignità e del prestigio dell’ordine forense, nell’altro) e sono disciplinati da norme specifiche, recanti autonome e distinte previsioni di durata. (mass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza). Tale principio, peraltro, non è superato dall’art. 17 co. 14 L. n. 247/2012 (“L’interessato può presentare ricorso al CNF”), che infatti si limita ad individuare nel Consiglio Nazionale Forense l’organo giurisdizionale competente a decidere sul ricorso, non ponendosi quindi un profilo di successione di norme. Tuttavia, l’eventuale deposito del ricorso direttamente presso il Consiglio Nazionale Forense – di per sé irrituale e inidoneo a soddisfare le condizioni di legge – non comporta l’intempestività del ricorso stesso ove tale attività si accompagni, anche in un momento successivo purché nei termini per la proposizione del gravame, al deposito (o alla notifica) al Consiglio territoriale.

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Garri), SS.UU., ordinanza n. 21639 del 28 luglio 2025
    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025.