Il CNF non ha l’obbligo di celebrare con modalità da remoto le udienze dei procedimenti pendenti avanti a sè, neppure in caso di asserito impedimento dell’incolpato a partecipare all’udienza di presenza per concomitante impegno professionale. Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19029 del 6 luglio 2021