Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità

    Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il CNF ha ritenuto illecita la condotta posta in essere da un avvocato che aveva formato, e consegnato al cliente, una scrittura privata apocrifa di transazione e assegni bancari privi di copertura, da lui stesso emessi). (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Esposito), SS.UU, sentenza n. 37550 del 30 novembre 2021

  • Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico – Personale impiegato presso l’area tecnica dell’Università – Esclusione – Fondamento.

    La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico “part-time” ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del personale impiegato presso l’area tecnica dell’Università, atteso che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost (massima uff.) (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Bellè), Sez. Lav., sentenza n. 9660 del 13 aprile 2021

  • Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico – Personale iscritto all’albo anteriormente al 1996 – Esclusione – Fondamento.

    La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico “part-time” ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l’iscrizione all’albo degli avvocati in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 – cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell’epoca all’esercizio della professione legale – atteso che un’operatività limitata solo per l’avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici “part-time”, contemporaneamente avvocati, all’interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona. (massima uff.) (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Tria, rel. Bellè), Sez. Lav., sentenza n. 9660 del 13 aprile 2021

  • Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale. (rass. uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 461 del 13 gennaio 2021

  • Contenzioso elettorale dei consigli dell’ordine: la giurisdizione spetta al CNF

    La giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense sulle controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati non è limitata a quelle concernenti la regolarità delle operazioni elettorali, che attengono all’osservanza di norme rivolte alla tutela di interessi generali della collettività, ma si estende anche a quelle concernenti l’eleggibilità dei candidati e, più in generale, l’elettorato attivo e passivo degli stessi, le quali, pur coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, non possono ritenersi rimaste attribuite alla giurisdizione ordinaria. In particolare, tutte le controversie relative alle elezioni dei consigli dell’ordine, a differenza di quelle riguardanti l’elezione del CNF, per le quali manca un’autonoma disciplina, costituiscono oggetto di una specifica disposizione avente la finalità di concentrare la giurisdizione in un unico organo composto da soggetti eletti tra gli appartenenti all’ordine professionale e costituente espressione dell’autonomia di quest’ultimo. Ne consegue che, per un verso, deve prescindersi dalla natura delle situazioni giuridiche coinvolte nella vicenda processuale, mentre, per altro verso, alla luce della conservata impugnabilità delle decisioni dello stesso CNF dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della l. 247 del 2012, deve escludersi ogni possibile menomazione della tutela giurisdizionale, prefigurandosi un sistema di adeguata protezione dei diritti soggettivi degli interessati, manifestamente non contrastante con gli artt. 3, 24, 102, 111 e 113 Cost. (rass. uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Lombardo, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 2603 del 4 febbraio 2021

  • Al procedimento disciplinare dinanzi al CNF non si applicano i termini di cui alla L. n. 241/1990

    Il giudizio disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense è privo di termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione, giacché la natura giurisdizionale delle funzioni attribuite all’organo giudicante giustifica l’inapplicabilità dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990, il cui ambito operativo è espressamente limitato all’attività amministrativa, con la conseguenza che rispetto a tale procedimento trova applicazione soltanto il principio di ragionevole durata del processo, previsto dall’art. 6 della CEDU e consacrato nell’ordinamento interno dall’art. 111, comma 2, Cost., la cui inosservanza non comporta l’invalidità del procedimento né della decisione. (rass. uff.).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021

  • Conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense – Presupposti – Assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa – Esclusione – Fondamento.

    Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del codice deontologico forense, presuppone che il professionista abbia assunto il mandato anche in relazione ad un diverso soggetto in conflitto di interesse con il primo; ne consegue che, in virtù della distinta autonomia e capacità di una società personale rispetto a quella dei singoli soci, non integra l’illecito “de quo” la condotta dell’avvocato che ha dapprima svolto incarichi professionali in favore di una società in nome collettivo e, di seguito, difeso alcuni dei soci nel giudizio di accertamento della giusta causa di recesso, esercitato, ai sensi dell’art. 2285 c.c., da un socio receduto. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8337 del 15 marzo 2022

  • La violazione delle norme del codice deontologico forense non è ex se deducibile in sede di legittimità

    Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l’altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo all’integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che la violazione di tali regole non è ex se deducibile in sede di legittimità ma solo in rapporto alle norme della Legge professionale di cui fossero proiezione.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Patti), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022

    NOTA:
    In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022, che, per le medesime ragioni, ha ritenuto inammissibile la qlc delle norme del codice deontologico forense.

  • Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA

    Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un’ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all’uopo nominata, non potendosi ravvisare l’esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11169 del 6 aprile 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Falabella), SS.UU, sentenza n. 11168 del 6 aprile 2022