Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI – Nuovo codice deontologico forense – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Condizioni – Individuazione della norma più favorevole – Criteri.

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del “favor rei” in luogo di quello del “tempus regit actum”, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato; ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra. (massima uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Torrice), SS.UU, sentenza n. 9546 del 12 aprile 2021

  • Il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato

    Le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum. In particolare, l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

  • Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all’incolpato di ottenere la reiscrizione secondo la previgente disciplina

    Poichè, secondo il previgente ordinamento forense, la reiscrizione nell’albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall’art. 47 RDL 1578/1933), vìola il principio del favor rei (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l’incolpato) la sanzione della sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione dall’albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all’incolpato di ottenere la reiscrizione all’albo (Nel caso di specie, il CNF aveva convertito la sanzione della cancellazione dall’albo -irrogata dal Consiglio territoriale e nelle more abrogata- in sospensione di tre anni attenuata a due).

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

    NOTA:
    Sull’inapplicabilità, alla cancellazione, del termine quinquennale previsto per reiscrizione a seguito di radiazione, cfr. per tutte Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012.
    Sul fatto che, ai fini della reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare, è sufficiente il periodo di due anni, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71, che ha ritenuto legittima la previsione del termine stesso, stabilita con delibera del COA di Roma (1993), pure oggetto del giudizio di cui in massima.

  • Reclamo elettorale: il deposito nei termini non presuppone la previa notifica ai controinteressati

    Il reclamo proposto avverso il risultato delle elezioni dei Consigli degli ordini professionali è ammissibile, una volta che sia tempestivamente depositato o presentato presso il Consiglio nazionale entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione, pur in difetto di preventiva notifica anche ad uno solo degli eletti, competendo all’organo di giurisdizione domestica destinato a conoscere il reclamo disporre che il contraddittorio sia costituito nei confronti dei consiglieri risultati eletti, che – in quanto titolari di un diritto soggettivo alla conservazione del risultato elettorale – devono essere chiamati a partecipare al giudizio.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021

  • I presupposti della cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito

    Anche se la decisione nel merito ben può adottarsi anche in ipotesi di impugnative delle decisioni del C.N.F. in materia elettorale, la cassazione sostitutiva, con pronuncia nel merito, è ammessa solo quando la controversia debba esser decisa in base ai medesimi accertamenti ed apprezzamenti di fatto, che costituiscono i presupposti dell’errato giudizio di diritto e non pure quando, per effetto dell’intervento caducatorio della sentenza di legittimità, si renda necessario decidere questioni non esaminate nella pregressa fase di merito con una pronuncia che, non valendo a sostituirne altra precedente, si configura come ulteriore rispetto a quella cassata, quand’anche si debba limitare la conclusione al caso in cui vengano in considerazione questioni di fatto o, a tutto concedere, miste di fatto e di diritto.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021

  • Elezioni forensi: il reclamo può essere proposto anche in forma collettiva

    Il reclamo proponibile, ai sensi dell’art. 28, comma 12, della L. n. 247 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all’albo, ed a carattere neutro – siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell’istante – prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l’interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l’ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall’altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all’azione.

    Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Crucitti), SS.UU, sentenza n. 13872 del 20 maggio 2021

  • La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare

    La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato. Peraltro, l’indispensabilità dell’audizione non è prevista neppure in riferimento alla fase dibattimentale, avendo l’incolpato diritto di sottoporsi all’esame soltanto se ne faccia richiesta o vi acconsenta (art. 59 lett. e L. n. 247/2012), giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13167 del 17 maggio 2021

  • Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del Collega che ha perso la causa

    L’avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo: il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e segnatamente nell’adempimento degli obblighi d’informazione connessi all’espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l’eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extraprocessuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all’adempimento dell’incarico professionale e continente nei toni usati.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all’incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all’organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa. Le previsioni del Codice deontologico forense hanno infatti natura di fonte integrativa dei precetti normativi, e possono legittimamente ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento integrante la violazione deontologica, mentre non assumono alcun rilievo il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo il giudice disciplinare libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021