Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata. (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021

  • Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

    Le decisioni assunte dal Consiglio nazionale forense sono rese da un organo giurisdizionale (giudice speciale istituito dal d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 21 e tuttora operante, in forza della previsione della 6a disposizione transitoria della Costituzione), in base a norme che, quanto alla nomina dei componenti del medesimo CNF ed al procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021

  • La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali

    La necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa; ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato (Nella specie, la S.C. ha escluso che si potesse configurare immutazione del fatto nella decisione del CNF, che – in relazione al contestato operato dell’avvocato, che aveva tra l’altro presentato, per conto di soggetto interdetto, un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ulteriore istanza volta alla sostituzione del tutore, autenticandone la firma – aveva individuato le norme di riferimento nell’art. 3, comma 2, della l. n. 247 del 2012, nonché nell’art. 9 del codice deontologico forense, secondo cui la professione forense deve essere esercitata, tra l’altro, con lealtà e probità, anziché nell’art. 23, comma 6, dello stesso codice deontologico, che fa divieto di suggerire atti nulli o illeciti, come invece ritenuto dal Consiglio distrettuale di disciplina). (rass.uff.)

    Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 31572 del 4 novembre 2021

  • Procedimento disciplinare: le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore

    Non sono affette da inutilizzabilità le dichiarazioni testimoniali assunte dal consigliere istruttore del Consiglio distrettuale di disciplina successivamente alla presentazione della memoria difensiva da parte dell’incolpato, atteso che il predetto procedimento e, a fortiori, la fase preprocedimentale condotta dal consigliere istruttore, ai sensi dell’art. 58 della l. n. 247 del 2012, hanno natura amministrativa, rispondendo ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Conseguentemente, le osservazioni difensive richieste dal consigliere istruttore all’incolpato, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, non debbono essere necessariamente depositate, a pena di nullità o di inutilizzabilità, dopo gli accertamenti istruttori, assumendo esse una funzione prettamente informativa e preliminare, volta, tra l’altro, proprio a indirizzare e mirare quegli accertamenti. (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20384 del 16 luglio 2021

  • Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la fase che si svolge davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell’ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021

  • Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la fase che si svolge davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell’ordine, svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale; pertanto, non trovano applicazione le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale. (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare (anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e comunitaria)

    In tema di prescrizione dell’azione disciplinare, il regime più favorevole introdotto dall’art. 56 della l. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore. In particolare, le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo jus superveniens, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione. (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Stalla), SS.UU, sentenza n. 20383 del 16 luglio 2021

  • Favor rei: il periodo di sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione (medio tempore abrogata), non può superare il termine che avrebbe consentito all’incolpato di ottenere la reiscrizione secondo la previgente disciplina

    Poichè, secondo il previgente ordinamento forense, la reiscrizione nell’albo ben poteva avvenire anche dopo due anni dalla cancellazione disciplinare (quivi non trovando applicazione analogica il termine di cinque anni previsto, per la radiazione, dall’art. 47 RDL 1578/1933), vìola il principio del favor rei (secondo cui il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevole per l’incolpato) la sanzione della sospensione disciplinare, irrogata in luogo della cancellazione dall’albo (nelle more implicitamente abrogata ex art. 52 L. n. 247/2012), per un periodo maggiore di quello che, secondo la previgente disciplina, avrebbe consentito in concreto all’incolpato di ottenere la reiscrizione all’albo (Nel caso di specie, il CNF aveva convertito la sanzione della cancellazione dall’albo -irrogata dal Consiglio territoriale e nelle more abrogata- in sospensione di tre anni attenuata a due). (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Greco), SS.UU, sentenza n. 16296 del 10 giugno 2021

    NOTA:
    Sull’inapplicabilità, alla cancellazione, del termine quinquennale previsto per reiscrizione a seguito di radiazione, cfr. per tutte Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012.
    Sul fatto che, ai fini della reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare, è sufficiente il periodo di due anni, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° giugno 2017, n. 71, che ha ritenuto legittima la previsione del termine stesso, stabilita con delibera del COA di Roma (1993), pure oggetto del giudizio di cui in massima.

  • Formazione continua: nessuna sanzione per un fatto che, secondo disciplina posteriore, non costituisca più violazione

    L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati con conseguente superamento del contrario principio del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal proprio Consiglio territoriale per non aver assolto l’obbligo di formazione continua nel triennio 2008-2010. Dopo la delibera disciplinare e nelle more del relativo giudizio di impugnazione, entrava in vigore l’art. 11, co. 2, L. Legge n. 247/2012 e conseguente art. 15 Reg. C.N.F. n. 6/2014. In applicazione del principio di cui in massima, la Suprema Corte ha accolto l’impugnazione). (rass.uff.)

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9549 del 12 aprile 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Il nuovo codice deontologico si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell’art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del favor rei in luogo di quello del tempus regit actum, le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato. Ne consegue che l’individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall’integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all’esito dell’individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l’utilizzo e l’applicazione di parti dell’una e parti dell’altra. (rass.uff.).

    Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021