La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)

Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha rigettato l’impugnazione proposta avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Napoli, rel. Galletti- sentenza n. 336 del 21 settembre 2024).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 11464 del 1° maggio 2025

NOTA
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 336 del 21 settembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 11 del 25 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Caia), sentenza n. 6 del 13 gennaio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Melani Graverini), sentenza n. 138 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Virgintino), sentenza n. 44 del 21 giugno 2019 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017.

Giurisprudenza Cassazione

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