Al procedimento disciplinare degli avvocati è applicabile l’art. 521, cod. proc. pen., primo comma (correlazione tra l’impugnazione contestata e la sentenza), volto a stabilire che con la decisione non può essere data al fatto una definizione giuridica diversa da quella attribuita con l’incolpazione. È necessario quindi che il giudice non pervenga ad una modificazione del […]