Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Per il termine d’impugnazione al CNF è irrilevante la data di notifica al difensore

    Ai sensi dell’art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l’impugnazione tempestiva. Ciò, peraltro, non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551.
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981.

  • Il nuovo codice deontologico può applicarsi retroattivamente

    Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato (Nel caso di specie, con sentenza CNF n. 202/2013 emanata in base della vecchia disciplina codicistica, il professionista era stato sanzionato con la cancellazione dall’albo per un illecito che il nuovo codice deontologico –medio tempore entrato in vigore- sanziona con la sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha accolto il ricorso in parte qua, rinviando quindi la causa al CNF per la rideterminazione della sanzione alla luce dello jus superveniens più favorevole all’incolpato).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Cappabianca), SS.UU, sentenza n. 3023 del 9 febbraio 2015

  • Incensurabile in Cassazione l’adeguatezza della sanzione disciplinare inflitta

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto ridursi la sanzione stessa, perché ritenuta eccessivamente severa. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato la domanda).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 1-8- 2012 n. 13791, Cass. S.U. 26-5-2011 n. 11564, Cass. S.U. 23-1-2004 n. 1229, Cass. S.U. 13-1-2003 n. 326.

  • I limiti al controllo di legittimità delle sentenze del CNF

    In tema di impugnazioni delle decisioni del C.N.F. in materia disciplinare, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U. 7-3-2005 n. 4802, Cass. S.U. 23-3-2007 n. 7103.

  • Le norme deontologiche sono fonti normative integrative

    Le norme del codice deontologico forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all’ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. S.U.20-12-2007 n. 26810, cfr. Cass.. S.U. 23-3-2004 n. 5776, Cass. S.U. 20-12-2007 n. 26810, Cass. S.U. 7-7-2009 n. 15852, Cass. S.U. 13-6-2011 n. 12903.

  • Ricorso in Cassazione: i (nuovi) limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze del CNF

    a) La riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., disposta con l’art. 54, d.L 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifìcazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è deducibile esclusivamente l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
    b) Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
    c) L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
    d) La parte ricorrente dovrà indicare — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. — il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” de/fatto stesso.

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014

  • Sentenze del CNF: l’impugnazione tardiva è inammissibile

    Avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense, gli interessati ed il Pubblico Ministero possono proporre ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 36 L. n. 247/2012, già art. 56 del r.d.l. n. 1578/1933). (In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la tardività dell’impugnazione in quanto proposta oltre il termine di legge, ne è stata dichiarata l’inammissibilità).

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9031 del 18 aprile 2014

  • La determinazione della sanzione disciplinare motivatamente inflitta dal CNF non è censurabile in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, ove la motivazione sia congrua, con riferimento alla “particolare gravità” dei fatti contestati (In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. D’Alessandro), SS.UU, sentenza n. 8932 del 17 aprile 2014

    NOTA:
    in senso conforme, tra le altre, Cass. SSUU n. 13791 del 2012.

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    L’avvocato che intenda impugnare una sentenza del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pur senza essere iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (purché non sia privo, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense), trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull’ordinamento della professione di avvocato), le cui disposizioni hanno, sotto questo profilo, carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. Ove, invece, il ricorso alle Sezioni sia sottoscritto, non personalmente dall’avvocato incolpato, ma da un suo procuratore, occorre che quest’ultimo, oltre ad essere iscritto nell’albo speciale degli ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, sia munito di «mandato speciale», secondo quanto è prescritto dall’art. 66, terzo comma, del citato regio decreto n. 37 del 1934, e come è ribadito dal successivo art. 67, terzo comma. Richiedendo la specialità del mandato, le disposizioni citate postulano – non diversamente da quanto stabilito dalla norma dell’art. 365 del codice di rito – che la volontà della parte di impugnare la sentenza del Consiglio nazionale forense si formi tenendo conto della decisione oggetto del ricorso e, pertanto, necessariamente dopo la sua pubblicazione e con specifico riferimento ad essa; ne consegue che, agli effetti della proposizione del ricorso per cassazione, non può essere considerata idonea la procura già rilasciata per la rappresentanza e la difesa nella fase dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale o al Consiglio nazionale forense, ancorché conferita in vista dell’intero procedimento.

    Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 3775 del 18 febbraio 2014

    NOTA:
    in senso conforme, tra le altre, Sez. Un., 18 novembre 2010, n. 23288.

  • La sospensione cautelare dell’avvocato agli arresti domiciliari o sottoposto a custodia in carcere

    L’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza comporta la sospensione cautelare di cui all’art. 43 R.d.l. 1578/1933, a nulla rilevando il mancato aggiornamento formale dei rinvii contenuti in tale norma alle modifiche successivamente intervenute nei codici penali e di procedura penale, dovendo piuttosto aversi riguardo all’aspetto sostanziale di detta disciplina cautelare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva cautelarmente sospeso dall’albo per essere stato sottoposto alla custodia in carcere ex art. 274 cpp. L’avvocato impugnava quindi la delibera del COA, adducendo che la sospensione sarebbe stata applicata per una ipotesi normativa non prevista, in quanto non espressamente richiamata dall’art. 43 cit. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF rigettava il ricorso, con sentenza qui confermata in Cassazione).

    Corte di Cassazione (pres. Luccioli, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 1003 del 20 gennaio 2014

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 192.