Il codice di procedura civile non disciplina l’ipotesi della nomina di una pluralità di difensori, diversamente da quello di procedura penale (art. 96), che attribuisce all’imputato il «diritto di nominare non più di due difensori di fiducia»; ne consegue la non trasferibilità nel processo civile (e nel procedimento disciplinare cui sia applicabile il codice di […]