Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il CNF non è parte del giudizio di impugnazione delle proprie sentenze

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del Consiglio Nazionale Forense).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 18395 del 20 settembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Chiara), SS.UU, sentenza n. 11367 del 31 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Nobile), SS.UU, sentenza n. 9032 del 18 aprile 2014; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 3670 del 9 febbraio 2015; Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Rordorf), SS.UU, sentenza n. 8572 del 28 aprile 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Di Palma), SS.UU, sentenza n. 11294 del 1° giugno 2015; Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 23540 del 18 novembre 2015.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    E’ in facoltà del CNF procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’incolpato incide soltanto, semmai, sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza CNF n. 98/2016).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass., SS.UU., n. 9287 dei 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto (firmato) ma è attivabile d’ufficio

    Il Consiglio territoriale degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita apocrificità della firma in calce all’esposto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza CNF n. 98/2016).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. De Giorgi), sentenza del 14 marzo 2015, n. 59, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178; Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso cautelare avverso Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 98/2016).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Didone), SS.UU, sentenza n. 13723 del 6 luglio 2016, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 11 novembre 2015, n. 164.

  • Responsabilità disciplinare nel caso di esercizio della professione all’estero: non esiste “extraterritorialità deontologica”

    Nell’esercizio di attività professionale all’estero, l’avvocato italiano deve rispettare il codice deontologico interno nonché quello del paese in cui viene svolta l’attività (art. 3 ncdf), giacché la violazione di doveri fondamentali per l’esercizio della professione forense non perde o acquista connotazione e rilevanza negativa sotto il profilo deontologico in ragione del locus commissi delicti (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. Alpa – rel. Picchioni, sentenza del 24 dicembre 2015, n. 202).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25627 del 14 dicembre 2016

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12 (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Picchioni – rel. Sorbi, sentenza del 23 luglio 2015, n. 128, di cui il ricorrente aveva lamentato l’asserita erroneità per mancata applicazione del comma 1 dell’art. 56 I. 247/2012, secondo cui “l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto” e del comma 3 stesso articolo, secondo cui “in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre 1/4”, con conseguente durata massima del procedimento in anni 7, mesi 6, nella specie ampiamente decorso).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, sentenza n. 25054 del 7 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Giancola), SS.UU, sentenza n. 15543 del 27 luglio 2016.

  • Il trasferimento del domiciliatario cui notificare la convocazione per l’udienza disciplinare

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al CNF, in analogia alla disciplina del giudizio in Cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense (Nel caso di specie, l’avviso dell’udienza veniva notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU 13 novembre 1997, n. 11220.

  • La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

    L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza (Nel caso di specie, l’incolpato aveva tardivamente proposto appello al CNF, per questo dichiarato inammissibile. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin, sentenza del 23 luglio 2015, n. 125).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, sentenza n. 24739 del 5 dicembre 2016

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 26 settembre 2014, n. 106, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Del Paggio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 20.

  • Procedimento disciplinare: ammissibile la prova formatasi in un processo diverso

    La prova (c.d. atipica) formatasi nel procedimento penale ben può essere utilizzata nel giudizio disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 2 dicembre 2016

  • I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 2 dicembre 2016