Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Ambrosio), SS.UU, sentenza n. 15203 del 22 luglio 2016, Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1995, n. 4209.

  • La “minaccia” di azioni risarcitorie al giudice della propria causa

    Il ritardo del Giudice nell’emissione del provvedimento richiestogli non legittima il difensore a minacciare richieste risarcitorie nei suoi confronti (specie se avanzate in pendenza del giudizio stesso al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione), anche in considerazione dei presupposti nonché della legittimazione attiva e passiva che regolano l’azione esperibile nei confronti del Magistrato per asseriti danni derivanti da comportamenti dolosi o gravemente colposi nell’esercizio delle sue funzioni (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Losurdo, sentenza del 28 luglio 2016, n. 256).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017

  • Il potere del CNF di emanare norme deontologiche è conforme a legalità

    Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono legittima fonte secondaria di produzione giuridica (art. 3, co. 2, disposizioni sulla legge in generale), sicché va in proposito esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, anche perché le tipologie delle pene disciplinari e l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo ove graduabili, sono prestabilite dalla normativa statuale (L. n. 247/2012 già R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 9097 del 3 maggio 2005 nonché Cassazione Civile, Sez. U., sentenza n. 5164 del 12 marzo 2004.

  • L’illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell’11 luglio 2017

  • L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per Cassazione

    L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è precluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) iudex suspectus, in quanto l’eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell’attività da lui svolta e, quindi, di gravame della sentenza dal medesimo emessa. Né può dubitarsi della conformità alla Costituzione dell’art. 53, comma 2, c.p.c., laddove non prevede l’impugnabilità, con il ricorso predetto, dell’ordinanza che decide sulla ricusazione del giudice, dovendosi ritenere il principio di imparzialità sufficientemente garantito dalla possibilità per la parte, che abbia visto rigettata la propria corrispondente istanza, di chiedere al giudice di appello un riesame di tale pronuncia impugnando la sentenza conclusiva resa da quello invano ricusato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato l’intero Collegio giudicante, sia in primo sia in secondo grado, ed in entrambi i casi l’istanza stessa veniva rigettata).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17108 dell’11 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. nn. 2562/16, nn. 17636/03, 1285/02, 1932/15, 15780/06, 14164/04 e 11131/02.

  • I limiti al sindacato della Cassazione sulle sentenze CNF

    In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emanate dal Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare, l’inosservanza dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra una violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, solo ove essa manchi del c.d. “minimo costituzionale”, ovvero si traduca in una motivazione completamente assente o puramente apparente, vale a dire non ricostruibile logicamente ovvero priva di riferibilità ai fatti di causa. Diversamente, si concreterebbe una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dall’organo di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente a porsi dinanzi al giudice di legittimità (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, in sede di Legittimità, di recente, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017, nonché Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Tria), SS.UU, sentenza n. 13577 del 4 luglio 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, ordinanza n. 9287 del 9 maggio 2016, Corte di Cassazione (pres. Salmè, rel. Di Blasi), SS.UU, sentenza n. 11308 del 22 maggio 2014, nonché Cass. SS.UU. n.23240/2005, n. 5072/2003.

  • Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

    Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncdf, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l’espressione “iniziative giudiziali” si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche agli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223).

    Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16691 del 6 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, in sede di Legittimità, di recente, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017, nonché, in sede di merito, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), decisione del 13 luglio 2011, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 233, nonché Cassazione Civile (pres. Nicastro, rel. De Matteis, SS.UU, 20 dicembre 2007, n. 26810.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice

    L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Miani Canevari, rel. San Giorgio), SS.UU, sentenza n. 12064 del 29 maggio 2014, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 775 del 16 gennaio 2014, Corte di Cassazione (pres. Roselli, rel. Mazzacane), SS.UU, sentenza n. 776 del 16 gennaio 2014.
    Del medesimo avviso, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111.

  • Il CNF ed il CDD non sono parti del giudizio di impugnazione delle proprie decisioni

    Nel giudizio di impugnazione delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono unicamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il P.M. presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al Consiglio Nazionale Forense né al Consiglio Distrettuale di disciplina, per la loro posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui notificato e proposto nei confronti anche del CNF e del CDD).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini, con riferimento al CDD.
    Con riferimento al CNF, in senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 24647 del 5 dicembre 2016.

  • Procedimento disciplinare e comunicazioni o notifiche a mezzo PEC

    In tema di procedimento disciplinare, le notifiche non devono necessariamente effettuarsi a mezzo Ufficiale Giudiziario, ben potendo avvenire anche a mezzo PEC.

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 4 novembre 2016.