Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento disciplinare: mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

    Allorquando, a causa delle contemporanea astensione di tutti o della maggioranza dei Consiglieri del COA distrettuale di appartenenza (ovvero per effetto della ritenuta fondatezza dei motivi di ricusazione), venga meno il numero legale per deliberare, la decisione deve essere assunta dal COA costituito presso la sede della Corte di Appello più vicina, alla stregua dell’art. 2 d. lgs.vo C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597 ratione temporis applicabile (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha confermato Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Salazar, rel. Baffa, sentenza del 6 giugno 2015, n. 79).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, sentenza n. 6958 del 17 marzo 2017

    NOTA:
    Con riferimento ai CDD, cfr. ora l’art. 9 Reg. CNF n. 2/2014 e la tabella ivi richiamata.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’istanza di sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per “evidente mancanza di fumus”,  giacché “l’organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati”).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.

  • La liquidazione delle spese legali non può spingersi al di sotto dei minimi né violare il decoro della professione forense

    La facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore, anche in misura dimidiata rispetto ai parametri, incontra il limite dell’art. 2233 comma 2 c.c., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione.

    Corte di Cassazione (pres. Ragonesi, rel. Genovese), Sez. VI Civ., ordinanza n. 24492 del 30 novembre 2016

  • Cassazione: respinte le istanze di sospensione cautelare delle sentenze CNF in tema di avocat

    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti annessa all’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001). In difetto di tale presupposto, la cancellazione in autotutela dell’eventuale iscrizione erroneamente effettuata può intervenire in ogni tempo in forza del principio di legalità, non sussistendo per converso alcun diritto acquisito dell’istante all’iscrizione (Nel caso di specie, il COA di appartenenza aveva provveduto alla cancellazione dopo aver appreso che il professionista risultava aver ottenuto il titolo di Avocat da soggetto non legittimato in Romania al rilascio dell’abilitazione all’esercizio della professione legale. La delibera di cancellazione veniva quindi impugnata al CNF, che rigettava il ricorso con sentenza, alfine impugnata in Cassazione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato, per difetto di fumus boni juris, l’istanza di sospensione cautelare della sentenza CNF).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, ordinanza n. 4306 del 20 febbraio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22719 del 9 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22517 del 7 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22399 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22398 del 4 novembre 2016
    Nello stesso senso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 365,
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 364, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Pardi), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 357, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 28 settembre 2016, n. 299, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 11 giugno 2016, n. 156, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 aprile 2016, n. 74, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 14 aprile 2016, n. 72, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 14 aprile 2016, n. 71, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 49, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 38, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 7 marzo 2016, n. 37, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 1° marzo 2016, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 22, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 26 gennaio 2016, n. 4, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Del Paggio), sentenza del 14 luglio 2016, n. 198, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 luglio 2016, n. 197, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 14 luglio 2016, n. 196, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 255, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 201, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 200, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 199, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 196.
    In arg. cfr pure Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 aprile 2016, n. 51, Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 7, Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere 20 gennaio 2016, n. 3, nonché la Circolare CNF n. 1/2016.

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento dell’incolpato

    L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il certificato medico allegato all’istanza di rinvio si limitava a comprovare una contusione al ginocchio da codice verde. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Salazar, rel. Iacona-, sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 4216 del 17 febbraio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Il Capo della L. 689/81 sulle sanzioni amministrative non si applica alle violazioni disciplinari

    Le disposizioni del capo I della L. n. 689/1981 non si applicano alle violazioni disciplinari (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato la sentenza CNF n. 34/2016 eccependo l’asserita violazione degli artt. 1 ss. L. 689 cit., ed in particolare del principio di responsabilità amministrativa personale. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l’eccezione, peraltro rilevandone l’infondatezza anche nel merito, giacché la sanzione disciplinare era stata irrogata per responsabilità personale, e non già oggettiva, dell’incolpato).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017

  • Sentenze CNF, incensurabili in Cassazione gli obiter dicta

    In sede di legittimità, sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Nel caso di specie, il giudice disciplinare aveva stigmatizzato il comportamento processuale dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    E’ in facoltà del CNF procedere alle sole indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (art. 63 R.D. n. 37 del 1934) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’incolpato incide soltanto, semmai, sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimità (In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 25633 del 14 dicembre 2016, Cass., SS.UU., n. 9287 dei 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • L’avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate

    L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (Nel caso di specie, l’avvocato depositava, nella medesima udienza, plurimi atti di intervento per gli stessi creditori che ben avrebbero potuto essere ricompresi in unico atto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto- sentenza del 7 marzo 2016, n. 34).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217.

  • L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti

    L’iscrizione nell’albo degli Avvocati è incompatibile con l’iscrizione in altri albi professionali diversi da quelli per i quali l’iscrizione è espressamente consentita, a prescindere dal concreto ed effettivo svolgimento della diversa attività professionale, e ciò non contrasta con la Costituzione né con i principi dell’Unione europea (Nel caso di specie, il professionista era stato cancellato dall’albo degli avvocati perché contemporaneamente iscritto all’albo dei geometri. La delibera di cancellazione veniva impugnata avanti al CNF, che rigettava il ricorso con propria sentenza del 28 dicembre 2015, n. 204, pres. Mascherin – rel. Salazar. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la predetta sentenza CNF, dopo aver altresì respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza stessa con propria ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016, pres. Amoroso – rel. Petitti).

    Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26996 del 27 dicembre 2016