A seguito della cassazione con rinvio della decisione resa dal Consiglio Nazionale Forense, la riassunzione del giudizio avanti a quest’ultimo organo deve avvenire su impulso di parte, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., con la conseguenza che un’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio non impedisce l’estinzione del processo, secondo i principi civilistici e dispositivi che […]