Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile a una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere […]