Il conflitto di competenza si determina solo nella ipotesi in cui l’apertura del procedimento disciplinare sia stata deliberata da entrambi i consigli dell’ordine che poi ricusino di procedere e non nella ipotesi in cui un solo consiglio abbia aperto il procedimento mentre l’altro si sia astenuto. (Trasmette gli atti e dichiara la competenza del C.d.O. di Potenza, in relazione al fascicolo n. 53/03 c/o avv. V.L.).
Categoria: abc
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Diritto di difesa – Assenza dell’incolpato – Irrilevanza.
Non determina la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa l’assenza dell’incolpato nell’udienza dibattimentale per legittimo impedimento se era presenta il suo difensore che, però, non abbia dato atto dell’impedimento del suo assistito né chiesto per tale motivo un rinvio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 297
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e riservatezza – Espressioni sconvenienti ed offensive verso la parte – Utilizzo e diffusione di notizie avute in ragione del mandato – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità l’avvocato che utilizzi e diffonda notizie riservate relative al proprio assistito e usi verso lo stesso espressioni sconvenienti ed offensive a nulla rilevando l’eventualità che siano la reazione ad eventuali fatti illeciti altrui; la provocazione ricevuta, infatti, non può costituire esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di L’Aquila, 30 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. BASSU), sentenza del 29 novembre 2004, n. 291
-
Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Tassatività dei motivi – Revocazione per errore di diritto – Inammissibilità.
Il ricorso per revocazione può proporsi solo per motivi espressamente indicati nell’art. 395 c.p.c., pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione proposto per presunto errore di diritto. (Nella specie il ricorrente denunciava la erronea decisione del C.N.F. di declaratoria di inammissibilità del ricorso, avverso la decisione del C.d.O., per mancanza dello jus postulandi in quanto evidenziava come in effetti egli aveva conferito la procura a professionista abilitato al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori su foglio separato ma spillato al ricorso; in questa ipotesi, infatti, avrebbe dovuto proporre ricorso davanti la Corte di Cassazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Palermo, 29 marzo e 28 novembre 2003).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione per contrasto con precedente giudicato ex art. 395 n. 5 – Giudicato penale – Giudicato disciplinare – Autonomia – Inammissibilità del ricorso per revocazione.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento civile e penale essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e per il principio dell’autonomia della valutazione disciplinare rispetto a quella effettuata dall’autorità giudiziaria, gli stessi fatti irrilevanti in sede penale possono invece essere idonei a ledere i principi, indubbiamente più rigorosi, della deontologia professionale e dare luogo a responsabilità disciplinare, salvo che sia intervenuta sentenza penale irrevocabile di assoluzione. Pertanto, per il principio dell’autonomia dei giudizi non può invocarsi il rimedio della revocazione per contrasto con precedente giudicato facendo riferimento ad una decisione penale o civile di assoluzione. (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Revocazione ex art. 395 c.p.c. n. 4 – Errore di fatto – Contenuto.
L’errore di fatto, eccepibile attraverso il ricorso per revocazione consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti o documenti di causa e che non abbia costituito un punto decisivo su cui il giudice si sia pronunciato; tale genere di errore presuppone pertanto il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali. (Pertanto tale rimedio non può utilizzarsi nei casi di errori di criterio nell’estimazione del fatto o di non corretto apprezzamento delle risultanze processuali). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F. n. 13/2004 , 4 febbraio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 3 novembre 2004, n. 253
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Morte del ricorrente – Estinzione del procedimento.
Il decesso del professionista ricorrente impedisce all’organo giudicante di entrare nel merito del ricorso e determina l’estinzione del procedimento per cessata materia del contendere. (Dichiara il non luogo a procedere in ordine al ricorso avverso decisione C.d.O. di Cassino, 14 novembre 1998).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Informazioni false al cliente – Omessa fatturazione – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia conseguenzialmente informazioni generiche e dilatorie alla parte assistita e ometta di emettere la fattura relativamente all’acconto ricevuto per lo svolgimento del mandato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ALPA), sentenza del 3 novembre 2004, n. 245
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Firma del presidente e del segretario – Necessità – Firma del relatore – Non necessita.
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come disposto dall’articolo 51 comma III r.d. n. 37/1934, mentre non è richiesta la sottoscrizione del relatore, la cui mancanza non rileva ai fini della validità della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 22 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. LOIODICE), sentenza del 3 novembre 2004, n. 241
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 r.d.l. n. 1587/1933 – Apertura procedimento penale – Prescrizione – Sentenza di patteggiamento – Decorrenza.
La prescrizione dell’azione disciplinare obbligatoria, ex art. 44 r.d.l. n. 1578/1933, allorché il fatto sia stato oggetto di procedimento penale decorre solo dalla definizione di quest’ultimo con una sentenza diversa dal proscioglimento con formula piena. Infatti solo nel giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile si avvera il presupposto necessario per la azione disciplinare obbligatoria e tale principio si applica anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento, che non può essere considerata sentenza di proscioglimento con formula piena. (Nella specie si è affermato che il termine di decorrenza dell’azione disciplinare abbia cominciato a decorrere dal momento in cui era stato definito con sentenza di patteggiamento il procedimento penale relativo ai fatti costituenti la medesima condotta ascritta all’incolpato in seno al procedimento disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 23 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. ITALIA), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 232